Imposte

Tax credit sanificazione, il risparmio effettivo copre solo il 9,38% delle spese

A fronte di una spesa di 10mila euro l’importo teorico del credito d’imposta è di 6mila euro mentre quello effettivamente utilizzabile è di 938,54 euro<br/>

di Gianluca Dan

La percentuale del 15,6423 individuata dal provvedimento delle Entrate dell’11 settembre delude le aspettative di coloro che facevano affidamento sul credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. I più amareggiati sono i consulenti che hanno assistito i clienti nella compilazione e nell’invio della comunicazione delle spese sostenute e di quelle previsionali che si prevede di sostenere dal mese di invio della comunicazione fino al 31 dicembre 2020.

La percentuale del 15,6423 deriva dal rapporto tra l’ammontare complessivo messo a disposizione dall’articolo 125 del Dl 34/2020, pari a 200 milioni di euro, e la somma totale richiesta dai contribuenti di oltre 1,2 miliardi di euro corrispondente ad una spesa totale rendicontata di oltre 2,1 miliardi di euro (si veda la tabella).

Demoltiplicando le somme si può affermare che il credito d’imposta spettante al singolo beneficiario è del 9,3854% di quanto speso per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale con un limite massimo di spesa agevolabile di 100mila euro. Cosicché a fronte, ad esempio, di una spesa di 10mila euro l’importo teorico del credito d’imposta è di 6mila euro mentre quello effettivamente utilizzabile è di 938,54 euro.

La riduzione della percentuale dal 60% teoricamente previsto dalla norma al 9,3854% effettivamente spettante deriva anche dal particolare meccanismo di calcolo proposto dal provvedimento del 10 luglio scorso che monitora anche le spese previsionali per evitare sforamenti del limite di spesa.

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al tax credit hanno comunicato all’agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione poteva essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre e pertanto coloro che l’hanno inviata a luglio hanno rendicontato le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al mese di giugno e stimato le spese da sostenere per i restanti mesi (da luglio al 31 dicembre 2020). Invece chi ha inviato la comunicazione successivamente, ad agosto o entro il 7 settembre, ha indicato l’ammontare effettivo sostenuto, rispettivamente, fino al mese di luglio o agosto e stimato i mesi restanti del 2020.

La stima previsionale è stata fatta da molti proporzionando a mesi quanto effettivamente speso dal 1° gennaio fino al termine del mese precedente all’invio della comunicazione e moltiplicando tale importo per i mesi che mancano al 31 dicembre 2020. Esemplificando un contribuente che ha speso 8mila euro fino ad agosto, per un importo medio di 1.000 euro mese, avrà indicato una spesa previsionale per i mesi da settembre a dicembre di ulteriori 4mila euro.

Essendo una stima il valore rendicontato potrà essere differente da quanto effettivamente verrà speso. Il provvedimento del 10 luglio non prevede un meccanismo di aggiustamento della percentuale spettante in funzione delle spese effettivamente sostenute. Di conseguenza, qualora il beneficiario spenda di più di quanto rendicontato avrà sempre diritto ad un tax credit plafonato al 9,3854% di quanto originariamente indicato nella comunicazione. Potrebbe però accadere anche il caso opposto ovvero che i contribuenti spendono meno di quanto preventivato con la conseguenza che non verrebbe utilizzato tutto il budget di 200 milioni messo a disposizione dall’articolo 125 del decreto rilancio.

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