Imposte

Tax credit Transizione 4.0, il tetto dei costi sale a 50 milioni

L’importo maggiorato va raggiunto sommando gli investimenti inclusi nel Pnrrr

di Roberto Lenzi

Sale a 50 milioni di euro il limite dei costi ammissibili che possono ottenere il credito di imposta previsto dal Piano Transizione 4.0 per i beni 4.0. Va considerato che l’importo maggiorato può essere raggiunto solo sommando gli investimenti inclusi nel Pnrr se sono diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica. Per gli altri beni il limite massimo rimane a 20 milioni di euro.

La modifica è contenuta nella bozza di decreto legge Sostegni ter approvato venerdì 21 gennaio in Consiglio dei ministri che modifica l’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che è disciplina gli acquisti da realizzare dopo il 1° gennaio 2023; il decreto inserisce un nuovo periodo.

Oggetto della modifica è l’ammontare di contributo ammissibile relativamente ai beni indicati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232. Nell’allegato sono indicati gli investimenti ammissibili che corrispondono a titolo esemplificativo ai beni classici ammissibili alla 4.0 ossia macchinari e attrezzature che hanno le 5 + 2 caratteristiche previste dalla normativa o macchine di controllo e pesatura. Non esisteva fino a oggi una ulteriore classificazione all’interno di queste categorie di beni.

Vecchia norma in vigore

La legge di Bilancio 2022, modificando quanto previsto in precedenza, prevedeva, per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, un credito d’imposta riconosciuto in maniera variabile a seconda dell’ammontare della spesa.

L’agevolazione, utilizzabile in compensazione con F24, è riconosciuta nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

La novità

Il decreto Sostegni ter, aggiungendo un nuovo comma, seleziona all’interno dei beni ammissibili una categoria specifica per gli investimenti diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica e assegna loro un nuovo massimale (tutto nell’ambito degli interventi inclusi nel Pnrr).

Per conoscere se gli interventi programmati rientrano tra quelli idonei a centrare gli obiettivi, le imprese devono attendere un decreto che provvederà ad individuarli che sarà emesso dal ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro della Transizione ecologica e con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il credito d’imposta su questa tipologia di beni e per la quota superiore a 10 milioni di euro è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Per le finalità previste dal nuovo comma, lo stesso già prevede di autorizzare una spesa di 30 milioni di euro annui.

Due filoni fino a 20 milioni

La novità sembra portare alla nascita di due filoni paralleli per le imprese. Per gli importi da 10 a 20 milioni di euro di spesa convivono due normative: quella della legge di Bilancio 2022 prevedeva per tutti gli investimenti un contributo del 5% fino a 20 milioni di spesa. Anche il decreto Sostegni ter non parte da 20 milioni di euro aggiungendo uno scaglione, bensì parte da 10 milioni di euro. La sovrapposizione sembra voluta. Questo dovrebbe permettere alle imprese di selezionare quali interventi conteggiare per ognuno dei due plafond, onde massimizzare la possibilità di aumentare l’ammontare ammissibile delle spese nel periodo interessato. È appena il caso di evidenziare, a parere di chi scrive, che l’importo in cui scattano gli scaglioni è riferito alla sommatoria dei beni e non al singolo bene.

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