Controlli e liti

Telefisco 2024, le risposte delle Entrate: adempimento collaborativo

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Rischi fiscali e ravvedimento

  In caso di condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa dei rischi, le norme in materia di adempimento collaborativo prevedono una riduzione sanzionatoria se l’agenzia delle Entrate non condivide la posizione dell’impresa. In questi casi si può beneficiare del ravvedimento operoso?

 Con la circolare 38/E del 16 settembre 2016, a commento del previgente articolo 6, comma 3, del Dlgs 128/2015, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «ove l’agenzia delle Entrate non condividesse la posizione espressa dall’impresa con riferimento a un’operazione da quest’ultima comunicata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b del decreto, ai fini dell’accertamento delle maggiori imposte dovute e dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’impresa, assumerà rilevanza la condotta da questa effettivamente tenuta in occasione dei successivi adempimenti tributari (ad esempio fatturazione e registrazione delle operazioni, presentazione delle dichiarazioni etc.).

 Si potranno, pertanto, verificare le seguenti ipotesi:

 a) l’impresa, avuta conoscenza della posizione espressa dall’Agenzia, in occasione degli adempimenti tributari del caso si adegua alle indicazioni da essa espresse;

 b) l’impresa, avuta conoscenza della posizione espressa dall’Agenzia, in occasione degli adempimenti tributari del caso non si adegua alle indicazioni da essa espresse.

 In tale seconda ipotesi, fino all’emanazione dell’atto impositivo l’impresa potrà comunque avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento operoso.In particolare, trattandosi di un soggetto aderente al regime di adempimento collaborativo, la “sanzione base”, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate, ridotta della metà ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto».

 Premesso ciò, si fa presente che il nuovo comma 3-bis dell’articolo 6 del Dlgs 128/2015 - introdotto dal Dlgs 221/2023 -prevede che «quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento».

 Relativamente alla gestione delle interlocuzioni nell’ambito del regime di adempimento collaborativo, la risoluzione numero 49 del 22 luglio 2021 ha già chiarito che i rischi fiscali relativi a fattispecie escluse dai doveri di comunicazione preventiva, in quanto non rientranti nei parametri qualitativi e quantitativi concordati con il contribuente (i cosiddetti rischi fiscali non significativi), si considerano comunque comunicati se ricompresi nella «mappa dei rischi». La risoluzione ha precisato che «per tale tipologia di rischi, al fine di beneficiare della relativa riduzione sanzionatoria nelle ipotesi in cui l’agenzia delle Entrate non condivida la posizione assunta dall’impresa, non è necessario procedere alla preventiva comunicazione degli eventi o operazioni che generano gli stessi, ma è sufficiente che il contribuente dimostri di aver predisposto, ex ante, un sistema di controllo idoneo a intercettare, mappare e presidiare i relativi eventi generatori. Per le medesime ragioni, si ritiene che nel caso in cui il contribuente si attivi per la regolarizzazione di violazioni derivanti da errori operativi commessi in fase di effettuazione degli adempimenti fiscali correlati a rischi fiscali intercettati dal sistema di controlli e regolarmente riportati nella Mappa dei rischi, le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 possono essere applicate su un importo corrispondente al minimo edittale della sanzione applicabile alla singola violazione commessa, ridotto alla metà ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto».

 Quanto sopra è confermato anche dalla circolare 38/E del 2016. Pertanto si ritiene che, relativamente alla disposizione da cui fa riferimento il nuovo comma 3-bis, possano ritenersi validi i chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi. Si sottolinea che, per beneficiare della riduzione sanzionatoria, sarà sempre necessario che il rischio fiscale nel quale si è incorsi nella commissione della violazione risulti mappato nella versione della «mappa dei rischi», comunicata all’Ufficio in data antecedente alla violazione commessa.

 Nelle circostanze citate, quindi, è confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso fino alla notifica dell’avviso di accertamento, applicando alla «sanzione base» - costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà - le percentuali di riduzione disposte dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

 Contribuenti ammessi o che hanno presentato domanda di adesione

  Il comma 6-bis dell’articolo 6 riduce di due anni i termini per l’accertamento nel caso di ottenimento della certificazione del Tcf. Il beneficio opera anche nei confronti dei contribuenti che, avendo già aderito al regime di adempimento collaborativo, non sono tenuti, quindi non ottengono la certificazione?

 In base al comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 221/2023, i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto citato, «non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell’articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015».

 Si ritiene che il beneficio previsto dal comma 6-bis dell’articolo 6 operi anche nei confronti dei soggetti già ammessi e non in possesso della certificazione, in quanto non tenuti. Quanto sopra trova indiretta conferma in quanto previsto al secondo periodo del medesimo comma 3 ove, per evitare la decadenza di annualità per le quali sono in corso attività di controllo per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, è stabilito che «le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024».

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