Telefisco: le risposte delle Entrate su contenzioso e mediazione
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNABILE DAVANTI ALLA CTP
Con l'introduzione dell'accertamento esecutivo la pretesa erariale non è più seguita da iscrizione a ruolo e cartella. Nel caso in cui si ritenga che l'ufficio abbia sbagliato a richiedere somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità (ad esempio perché calcola erroneamente i 2/3 o perché non applica correttamente la sentenza di primo o secondo grado di parziale accoglimento del ricorso/appello del contribuente) come può difendersi il contribuente atteso che non giunge più alcuna cartella?
Nei giudizi avverso accertamenti esecutivi, l'Ufficio riscuote le somme dovute a seguito di sentenza notificando al contribuente un'intimazione di pagamento.
Fermo restando che il contribuente può chiedere all'Ufficio il riesame dell'atto in autotutela, l'intimazione può essere impugnata (previo svolgimento del procedimento di mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a 20mila euro) con ricorso alla Commissione tributaria provinciale per vizi propri dell'atto, come nel caso di errore di calcolo nella determinazione degli importi dovuti a seguito della sentenza.
I TERMINI PER COSTITUIRSI QUANDO C'È ANCHE EQUITALIA
L'impugnazione di cartella di pagamento sia per vizi imputabili all'attività dell'Agente della riscossione sia per vizi imputabili all'Agenzia delle Entrate comporta la chiamata in causa di entrambi. Tuttavia, quando tale controversia è di valore non superiore a 20mila euro è soggetta alla mediazione. Nella circolare 9/E/2012 era stato indicato che in ogni caso la costituzione in giudizio deve avvenire al termine della fase di mediazione e quindi di fatto ben oltre i 30 giorni dalla notifica dell'atto all'Agente della riscossione. Alcuni difensori di Agenti della riscossione in tali ipotesi eccepiscono la tardività della costituzione, non essendo l'Agente delle riscossione soggetto ad alcuna sospensione legata alla mediazione. Come suggerisce di procedere l'Agenzia?
Si confermano, al riguardo, le indicazioni fornite con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, il cui contenuto è stato condiviso da Equitalia. Si ribadisce quindi di ritenere infondata la questione di tardività della costituzione in giudizio qualora erroneamente rilevata.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E REDDITOMETRO
Come si concilia la mediazione per accertamenti derivanti da rettifiche derivanti dall'applicazione delle nuove regole contenute nell'articolo 38 del Dpr n. 600/1973 dato che l'accertamento sarà emesso solo in seguito al tentativo obbligatorio di adesione durante il quale il contribuente avrà già provato a documentare quanto contestato dall'ufficio? In altre parole l'Ufficio in quale altro modo potrà considerare gli stessi elementi che in sede di adesione hanno comunque condotto a un accertamento nel quale per espressa previsione della circolare 24/E/2013 deve contenere le motivazioni del rigetto delle citate difese?
Il procedimento di mediazione è obbligatorio per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20mila euro, senza che rilevi la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto o meno da contraddittorio col contribuente.
Questa scelta legislativa non è priva di significato, considerato che l'impugnazione può risultare fondata, anche solo parzialmente, e quindi "mediabile", per motivi non esaminati in sede di precedente contraddittorio, che possano trovare nuova o più adeguata rappresentazione nel ricorso del contribuente o per vizi formali dell'atto impugnato o ancora per sopravvenute modifiche normative o per nuovi orientamenti giurisprudenziali o di prassi.