TELEFISCO/2 Per il Terzo settore fatture senza bollo
In occasione di Telefisco 2018, arrivano i primi chiarimenti delle Entrate sulla riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017). Le risposte si soffermano in particolare sugli adempimenti richiesti alle Onlus per adeguarsi alle nuove disposizioni e sull’efficacia di alcune agevolazioni fiscali vecchie e nuove durante il periodo transitorio che condurrà all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Run).
Prima di tutto l’agenzia delle Entrate conferma che tra gli atti e i documenti esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del Cts rientrano anche le fatture emesse e gli estratti conto. Il chiarimento è in linea con quanto già anticipato nella relazione illustrativa al decreto, che fa rientrare in via esemplificativa nell’ambito di applicazione della norma «documenti quali le fatture, le ricevute e le quietanze», nonché con il tenore letterale volutamente ampio della disposizione. Prima di questo intervento, infatti, un’esenzione simile era prevista all’articolo 27-bis della Tariffa, Allegato B, al Dpr n. 642/1972, ma con un ambito oggettivo più ristretto, che aveva portato a non pochi dubbi sugli atti e documenti effettivamente ricompresi nell’esenzione (ad esempio, in senso negativo per le fatture, Circ. n. 168/E del 1998 e Cass. n. 21552/2013 e, in senso positivo per gli estratti conto Circ. n. 48/E del 2012).
Quanto al profilo soggettivo, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’esenzione in parola è già applicabile dal 1° gennaio di quest’anno ad Onlus, Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli appositi registri, mentre a regime riguarderà tutti gli Enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Anche sotto questo aspetto, quindi, l’agevolazione ha una portata allargata rispetto al passato, rivolgendosi indistintamente a tutto il mondo no profit (anziché essere limitata a singole tipologie di enti).
Per quanto riguarda le altre agevolazioni immediatamente applicabili ad Onlus, Odv e Aps, le risposte dell’Agenzia chiariscono che i nuovi benefici previsti dagli articoli 81 (social bonus), 82 (imposte indirette e tributi locali) e 83 (erogazioni liberali) del Cts si applicano anche alle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo: nel periodo che va dal 1°gennaio 2018 all’attuazione del Run, in forza della loro qualifica di Onlus di diritto; a regime, invece, in quanto espressamente comprese tra gli Ets destinatari delle agevolazioni.
La messa in funzione del Run fa da spartiacque anche per l’efficacia delle modifiche all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sulla decommercializzazione ai fini Ires delle attività rese da alcune tipologie di enti non commerciali associativi nei confronti dei propri iscritti, associati, partecipanti ed altri soggetti specificamente indicati, verso il pagamento di corrispettivi specifici. Il Cts prevede la disapplicazione di questa agevolazione con riguardo alle associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che potranno optare per la qualifica di Ets), mantenendola solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche. Tuttavia, come si legge nelle risposte dell’agenzia delle Entrate, il termine di decorrenza della modifica coincide con quello indicato dall’articolo 104, comma 2, del Cts (operatività del Run), per cui fino a questo momento tutti i predetti enti continueranno a beneficiare della decommercializzazione.
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/Terzo settore