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Terreni agricoli, tutti i requisiti per evitare l’acconto Imu del 16 giugno

La tassazione dei terreni agricoli è rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Esenti i i terreni posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti e quelli ubicati in comuni montani e di collina

Si avvicina la scadenza per il versamento del primo acconto Imu; la scadenza, come gli altri anni, è prevista per il prossimo 16 giugno. Da segnare in agenda anche il giorno 30: entro questa data, i soggetti obbligati, devono trasmettere la dichiarazione Imu.

L’esenzione

La tassazione con riferimento ai terreni agricoli non ha subito modifiche e la disciplina applicabile è quella contenuta nel comma 758 della legge 160/2019. La norma prevede l’esenzione da imposta per i terreni posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti, indipendentemente dalla loro ubicazione nonché quelli ubicati in comuni montani e di collina rilevabili dalla circolare 9 del 14 giugno 1993 del ministero delle Finanze.

Resta sempre applicabile la norma, contenuta ora nel comma 741 della legge 160/2019 (e prima nel Dlgs 504/1992), che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (anche se società), iscritti nella previdenza agricola. In questa ipotesi, pur continuando ad essere qualificato nello strumento urbanistico come edificabile, ai fini Imu si considera agricolo e, quindi, escluso da imposizione.

Qualora l’Imu sia dovuta (si pensi al caso di un agricoltore che non ha la qualifica di Iap né quella di coltivatore diretto e che ha un terreno ubicato in un comune non montano), la base imponibile ai fini Imu si determina rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato per 135. L’aliquota di imposta è quella stabilita nella delibera del Comune in cui è ubicato il terreno oppure, in assenza di una indicazione, coincide con quella prevista dalla legge e pari allo 0,76 per cento.

I fabbricati rurali

Oltre che sui terreni, l’Imu risulta dovuta anche sui fabbricati rurali. A decorrere dal 2020, l’imposta è dovuta in misura pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento. Fino al 31 dicembre 2019 per questi immobili era prevista l’esenzione ai fini Imu, ma era previsto il versamento della Tasi in misura pari allo 0,1%, per cui, di fatto, il trattamento è rimasto immutato.

Si ricorda che sono fabbricati rurali strumentali tutti quelli destinati allo svolgimento delle attività (articolo 2135 del Codice civile) e che siano accatastati in categoria D/10 o, nel caso di altra categoria catastale, che abbiano l’annotazione di ruralità.

L’invio telematico della dichiarazione

Infine, si ricorda che il prossimo 30 giugno si dovrà procedere anche all’invio della dichiarazione relativa all’anno 2021. L’obbligo di trasmissione sussiste ogniqualvolta si verifichino dei fatti o degli atti che comportino delle modificazioni nei dati e negli elementi dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta. Gli agricoltori dovranno presentare la dichiarazione, ad esempio, quando acquisiscono la qualifica di Iap o di coltivatore diretto o quando un terreno cessa di essere coltivato e, quindi, non dà più diritto all’esenzione.