Terreni e partecipazioni, conto alla rovescia per le rivalutazioni entro il 1° luglio
Con l’avvicinarsi della scadenza del versamento del saldo 2018 e del primo acconto per l’anno 2019, la necessità di una proroga è sempre più sentita tra gli operatori. Il ritardo dell’Amministrazione finanziaria nella messa a disposizione del software per il calcolo del grado di affidabilità dei contribuenti e dei dati Isa precompilati sta creando molte difficoltà ai professionisti, che si trovano a dover monitorare costantemente le mosse dell’agenzia delle Entrate.
La proroga, però, non dovrebbe riguardare tutte le scadenze del prossimo 1° luglio (si ricorda che il 30 giugno 2019 cade di domenica). Dal differimento dei termini sono infatti escluse le rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni, il cui perfezionamento dipende proprio dall’effettuazione dei vari adempimenti entro la suddetta data. Coloro che fossero interessati, quindi, all’agevolazione devono attivarsi per tempo, non potendo ricorrere a operazioni last minute.
Rispetto alle precedenti edizioni, la rivalutazione disciplinata dalla legge di Bilancio 2019 e commentata dalla circolare n. 8/E/2019 richiede il versamento di una maggiore imposta, in quanto il valore rivalutato dei terreni e delle partecipazioni non qualificate è tassato al 10 per cento, mentre le partecipazioni qualificate scontano un’imposta sostitutiva dell’11 per cento (in precedenza, era prevista un’unica aliquota pari all’8 per cento dell’importo risultante da perizia).
Rimane inalterata, invece, la finalità della procedura, ossia la riduzione delle plusvalenze emergenti eventualmente in sede di cessione.
Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che:
•i beni siano posseduti al 1° gennaio 2019;
•il valore rivalutato deve risultare da una perizia che deve essere redatta e giurata entro il 1° luglio 2019;
•entro la stessa data va versata l’imposta sostitutiva calcolata sull’importo periziato; alternativamente, il contribuente può optare per la dilazione in 3 rate, la prima comunque in scadenza il 1° luglio.
Il versamento dell’imposta è condizione necessaria ai fini del perfezionamento della procedura di rivalutazione, non essendo sufficiente l’indicazione in dichiarazione della rivalutazione, nonostante il modello Redditi PF preveda apposite sezioni nei quadri RT o RM, che devono essere presentati anche dai contribuenti che utilizzano il 730, ma hanno fruito dell’agevolazione.
Il versamento va fatto tramite la delega F24 utilizzando il codice tributo «8055» per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e «8056» per i terreni edificabili e con destinazioni agricola. Nel campo «anno di riferimento» va indicato l’anno 2019, anche nel caso si opti per la rateizzazione.
Va precisato che qualora il contribuente si sia già avvalso della rivalutazione non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.
Si ricorda, infine, che entro il 1° luglio 2019 dovranno essere corrisposte anche la seconda rata delle rivalutazioni realizzate nel 2018 e la terza e ultima rata delle operazioni effettuate nel 2017; in entrambi i casi, l’imposta dovuta è pari all’8 per cento del valore periziato.
Per approfondire: Il versamento delle imposte, di Agnese Menghi e Gianluca Natalucci , in edicola e on line