Terreno edificabile, cessione con Iva
La cessione di un
L’Agenzia sostiene da tempo ( risoluzione 137/E/2002 , 54/E/2007 e circolare 18/E/2013 ) che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola deve essere assoggettato ad Iva a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola. Nella fattispecie la convinzione dell’agenzia delle Entrate sulla applicazione dell’Iva è così forte che in presenza di una comunione di tre fratelli, a loro volta in comunione di beni con i coniugi (quindi sei soggetti), che hanno ceduto un terreno edificabile coltivato da uno solo di loro, la soluzione fornita è stata quella di assoggettare ad Iva un sesto del terreno ed a imposta di registro i rimanenti cinque sesti ( risoluzione 106/E/2008 ).
Invece la Cassazione pur avendo in passato condiviso questa interpretazione, recentemente con l’ordinanza 11600/16 ha affermato che un terreno divenuto edificabile ha assunto il carattere di suolo destinato alla edificazione, così perdendo la qualità di bene strumentale cioè di bene relativo alla impresa, come desumibile dall’ articolo 40 del Tuir.
In verità le posizioni si possono conciliare. Se un terreno inserito in una zona edificabile e quindi suscettibile di utilizzazione edificatoria viene comunque coltivato, esso è relativo all’impresa agricola in quanto fattore della produzione.
Vi sono terreni inseriti tra quelli edificabili nei piani regolatori che sono effettivamente destinati alla coltivazione agricola per decenni specialmente in questi anni di recessione. La cessione in questo caso è soggetta ad Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) del Dpr 633/72 . Invece quando su un terreno è stata avviata l’attività di lottizzazione o addirittura di urbanizzazione da quel momento scatta l’estraneità alla sfera dell’impresa agricola e quindi la relativa cessione è soggetta ad imposta di registro in quanto, come sostiene l’Agenzia nella risposta alla question time, occorre tenere conto dell’inserimento del bene nell’organizzazione dell’attività produttiva ed in questo caso non lo è più.
Il Mef ha risposto poi a un altro question time proposta dal deputato Girolamo Pisano (M5S) in materia di produzione di
Quindi il legislatore fiscale non ha considerato come connessi alla agricoltura gli impianti eolici. Ciò ancorché per alcune questioni come la costituzione del diritto di superficie gli impianti eolici abbiano molte affinità con quelli fotovoltaici.