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Terzo settore, anche reti associative e centri servizi volontariato tra i controllori

Necessaria l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro. La procedura per il rilascio è subordinata alla verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnici e professionali

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Tra i controllori nel terzo settore anche le reti e i Centri servizi volontariato (Csv) ma solo previa autorizzazione. Una novità prevista espressamente dal Codice del Terzo settore e per la quale occorre attendere l’emanazione di apposito decreto che fissi termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza (articolo 96 Dlgs 117/2017 o Cts).

Per assicurare il rispetto della normativa, il Codice del Terzo settore introduce una puntuale disciplina in tema di controlli sugli enti del Terzo settore (Ets). A livello oggettivo, le verifiche effettuate sugli Ets sono vòlte ad accertare la sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts); oltreché il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale (articolo 93 Cts). Rientrano, ad esempio, in quest’ambito tutte le attività accertative che gli Uffici stanno espletando con riferimento agli enti derivanti dalla trasmigrazione e che hanno perfezionato l’iscrizione nel Runts per silenzio assenso (si veda l’articolo «Passaggio al Runts, prima la diffida e poi la cancellazione per la mancata integrazione dei documenti»).

Le finalità dei controlli

Ma non solo. I controlli sono tesi ad accertare anche che gli enti adempiano agli obblighi derivanti dall’iscrizione al Runts. Si pensi, ad esempio, ai bilanci e ai rendiconti delle eventuali raccolte fondi occasionali da depositarsi obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 48 Cts). Si tratta di verifiche rilevanti, che assumono rilevanza anche ai fini fiscali giacché tese ad accertare la sussistenza dei diritti di avvalersi delle agevolazioni tributarie e del 5permille dell’Irpef, nonché il corretto impiego delle risorse pubbliche attribuite.

I soggetti abilitati

Sotto il profilo soggettivo, va considerato che i controlli spettano anzitutto agli Uffici del Runts territorialmente competenti. Vale a dire agli Uffici nel cui territorio della Regione/Provincia ha sede legale l’Ets. Ma non solo. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’ente abbia più sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale. In quest’ipotesi, è il legislatore stesso che ammette la possibilità che le verifiche avvengano anche attivando forme di collaborazione con Uffici del Runts di regioni diverse. A livello operativo, i controlli sono esercitati attraverso accertamenti documentali, visite o ispezioni d’iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui l’Ufficio venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni al Cts.

L’autorizzazione

Oltre agli Uffici Runts, il Codice ricomprende nel novero dei “controllori” anche le reti associative e i Csv. Ciò, tuttavia, a patto che si tratti di enti specificatamente autorizzati da parte del ministero del Lavoro e politiche sociali. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnici e professionali, che saranno stabiliti con decreto di prossima attuazione (articolo 96 Cts). Verificati i presupposti, l’autorizzazione sarà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Con la specificità che si forma il silenzio assenso – e quindi si intende rilasciata – se entro i citati 90 giorni non intervenga un provvedimento espresso. L’autorizzazione avrà durata illimitata e verrà meno solo nel caso di cancellazione dell’ente dalla sezione reti associative del Runts o per revoca dell’accreditamento del Csv.