Contabilità

Terzo settore, Codice oggi in «Gazzetta»: benefici in base ai vecchi registri

di Gabriele Sepio

La pubblicazione del Codice del terzo settore (Cts) attesa per oggi in «Gazzetta Ufficiale» farà scattare il conto alla rovescia per l’istituzione del Registro unico nazionale, presso il quale gli enti del terzo settore (Ets) dovranno iscriversi per avvalersi legittimamente di questa qualifica e dei connessi benefici gestionali e fiscali.

L’istituzione del Registro costituisce un aspetto decisivo del percorso di riforma poiché consentirà a tutti i soggetti interessati (enti, istituzioni ed altri stakeholder) di disporre di uno strumento unitario e facilmente accessibile, che fornirà informazioni complete e documentazione sociale aggiornata, sostituendo i vari registri oggi previsti da varie leggi speciali e strutturati in modo assai eterogeneo tra loro (si pensi, solo per fare qualche esempio, all’anagrafe delle Onlus istituita presso l’agenzia delle Entrate o ai registri relativi alle organizzazioni di volontariato presso le Regioni e le Province autonome).

Il nuovo Registro verrà istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sarà gestito su base territoriale dalle Regioni e dalle Province autonome, si avvarrà di una struttura informatica comune e verrà organizzato per specifiche sezioni (volontariato, promozione sociale, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso ed altri enti del Terzo settore). La necessaria flessibilità verrà assicurata dalla sussistenza di una categoria residuale di Ets (nella quale potranno confluire gli enti non inquadrabili nelle altre sezioni) e dall’aggiornamento con successivi decreti ministeriali (con cui il ministero potrà istituire sottosezioni o nuove sezioni o, ancora, modificare quelle esistenti). Viene, invece, esclusa per motivi antielusivi la possibilità di iscriversi in due o più sezioni del Registro (si veda in questo senso anche la relazione illustrativa al Codice).

Quanto alle tempistiche per l’attivazione del Registro sono previste alcune fasi intermedie. Il ministero, le Regioni e le Province autonome individueranno le strutture competenti (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Cts) e il ministero emanerà un decreto di attuazione (entro un anno entro un anno dall’entrata in vigore del Cts) per stabilire le regole procedurali occorrenti al suo complessivo funzionamento. Queste ultime riguarderanno anche l’acquisizione dei dati che risultano dai registri già in essere per consentire l’iscrizione come Ets per gli enti già costituiti. Successivamente, le Regioni e le Province autonome definiranno i procedimenti per l’iscrizione e cancellazione degli enti (entro ulteriori 180 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto attuativo) e renderanno operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica. In sostanza, il Registro potrebbe entrare in funzione già nei primi mesi del 2019, ma va detto che molto dipenderà dai tempi effettivi di realizzazione della suddetta struttura informatica (la tempistica indicata appare ragionevole se la struttura in questione verrà resa funzionante all’entrata in vigore del citato Dm di attuazione).

In via transitoria, viene fatta salva la possibilità per gli enti di applicare le disposizioni agevolative del Cts in base all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’attuale normativa, adeguando gli statuti alle nuove norme entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Codice. Entro questo lasso di tempo, peraltro, gli enti avranno la facoltà di apportare le necessarie modifiche con semplici deliberazioni dell’assemblea ordinaria, quindi con un procedimento assai più snello di quello che sarebbe normalmente richiesto. Anche sotto questo profilo, dunque, viene concessa un’agevolazione poiché gli enti disporranno una finestra temporale piuttosto ampia per approvare, speditamente, modifiche statutarie che saranno utili da subito ed in vista della definitiva istituzione del Registro.

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