Imposte

Terzo settore, cruciale e da chiarire il calcolo sulla commercialità

È il parametro del regime fiscale di favore. Attesi i chiarimenti delle Entrate

di Maurizio Postal e Gabriele Sepio

Per gli enti del terzo settore (Ets) in vista dell’operatività del Registro (Runts) ancora da sciogliere alcune questioni interpretative che non solo riguardano le nuove misure fiscali introdotte dalla riforma ma anche il destino delle Onlus, il cui accesso al Terzo settore è strettamente legato all’abrogazione del regime fiscale di favore (Dlgs 460/97).

Tra le questioni più dibattute tra gli operatori del mondo non profit sicuramente un ruolo centrale ricopre la questione relativa alla natura non commerciale delle attività svolte dell’ente contenuta nell’articolo 79 del Dlgs 117/17 (Cts). Una disposizione questa che, in coerenza con i principi comunitari, classifica come non commerciali quelle attività di interesse generale rese a fronte di corrispettivi non commisurati al costo del servizio. Proprio a tal riguardo si pone la questione relativa alla necessità di chiarire quali siano i criteri per la verifica dei requisiti ai fini della commercialità o meno dell'attività. Ovvero se la valutazione sui costi debba essere svolta in maniera analitica per ogni singola attività di interesse generale svolta dall’Ets o in via complessiva. Sul punto è bene rilevare che in alcuni casi diventa piuttosto complesso distinguere le singole attività e laddove si dovesse propendere per una verifica analitica bisognerà comprendere quali siano i criteri da utilizzare.

Se gli Ets dovranno far riferimento alle voci di attività di interesse generale (articolo 5 del Codice), ai codici Ateco o alle singole categorie di contratti o convenzioni gestite.

Altra questione da sciogliere riguarda la definizione dei costi effettivi che devono essere messi a confronto con ricavi ed entrate dell'attività. Un concetto questo che, secondo l’orientamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, deve essere inteso come costo pieno e quindi con un'imputazione sia dei costi indiretti che generali. Ma anche in questo caso, bisognerà capire quali siano i criteri a cui gli enti delterzo settore dovranno far riferimento.

Sotto altro aspetto, un ulteriore tema che preoccupa gli enti non profit riguarda gli effetti legati alla perdita della natura non commerciale in corso d’anno.

Situazione questa che dovrebbe operare già dal periodo di imposta in cui per l'ente si verifica la prevalenza di proventi commerciali con effetti retroattivi fin dall'inizio del periodo d'imposta, come peraltro oggi previsto in base alle regole del Tuir. È il caso ad esempio dei diversi obblighi contabili da applicare, all’Irap applicata non più su base retributiva, per non parlare della questione Iva.

Alcune operazioni, infatti, come quelle relative ai servizi socio-sanitari saranno esenti per i soli Ets non commerciali.

Accanto a tali problemi strettamente legati alla commercialità o meno dell’ente sotto un profilo interpretativo e normativo, emerge anche l’ulteriore questione relativa all’Irap. Vi sono Regioni già adeguate alla disposizione contenuta nell’articolo 88 del Codice che consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali, tra cui l’esenzione da Irap, nei limiti previsti dal “de mininis”. Con la conseguenza che già nel periodo transitorio molte realtà non profit, soprattutto Onlus, superando la soglia prevista dal regolamento Ue potranno perdere la possibilità di beneficiare dell'esenzione Irap prevista per tali enti dalle norme locali. In futuro il problema si estenderà a tutti gli enti del terzo settore quando l’articolo 88 avrà efficacia diretta con l'entrata in vigore delle nuove norme.

Infine, rimane aperta la questione relativa all'iscrizione al Runts delle Onlus, che in attesa dell’abrogazione del regime fiscale di favore potrebbero trovare vantaggioso ritardare l’iscrizione mantenendo i vantaggi legati alla loro qualificazione.

Un ritardo nella notifica Ue peraltro potrebbe dilatare i tempi di accesso delle Onlus nel nuovo registro con conseguenze legate sia all’accesso al 5 per mille che all’estensione dei regimi Iva agli enti non commerciali non commerciali.

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