Diritto

Terzo settore, fino al 31 ottobre modifiche allo statuto facilitate

Possibile adeguare gli statuti alle norme del Dlgs 117/2017 con quorum più leggeri

ADOBESTOCK

di Angelo Busani

Scade il 31 ottobre 2020 il termine entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) possono adeguare i loro statuti alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (il Dlgs 117/2017, in acronimo Cts) avvalendosi della facilitazione consistente nel fatto di adottare le deliberazioni di modifica statutaria con i quorum disposti dal singolo statuto (o, in mancanza, dalla legge) per approvare le deliberazioni di cui è competente l’assemblea “ordinaria” (vale a dire quella nel corso della quale viene approvato il bilancio o vengono nominate le cariche associative). Di regola, infatti, per le modifiche statutarie, occorrerebbe che le relative decisioni assembleari venissero adottate applicando quorum costitutivi e deliberativi più difficili da raggiungere.

L’applicazione

Trattandosi di quorum assembleari, il discorso vale essenzialmente per gli enti che hanno natura associativa e non vale, di regola, per le fondazioni, che non hanno un organo assembleare, ma solo l’organo amministrativo; fanno eccezione le fondazioni, come quelle “di partecipazione”, il cui statuto prevede che i partecipanti deliberino, su alcune materie, in forma assembleare (di solito, anche le modificazioni statutarie).

La semplificazione prevista per gli enti che convocano le assemblee entro il 31 ottobre concerne solo i quorum decisionali e non la forma della decisione: pertanto, mentre gli enti privi della personalità giuridica possono procedere alla verbalizzazione della decisione in forma privata, per le decisioni di modifica statutaria che devono assumere gli enti i quali hanno la personalità giuridica (sono quelli iscritti, a seconda dei casi, nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura o dalla Regione) occorre la verbalizzazione notarile.

Per gli enti con personalità giuridica, la semplificazione è particolarmente significativa, in quanto, in base al Codice civile, per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (salvo diversa disposizione statutaria). Per l’assemblea ordinaria (le cui regole si applicano, appunto, fino al 31 ottobre, anche alle assemblee convocate per modificare gli statuti), invece, il quorum costitutivo è pari alla metà degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione non c’è quorum costitutivo (in entrambi i casi, la deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti).

Con riguardo alle modificazioni statutarie, vi è da osservare, tuttavia, che i quorum decisionali ridotti non si applicano in ogni caso, ma solo per:

le modifiche che adeguano lo statuto a disposizioni inderogabili del Cts;

le modificazioni che escludono (cosiddetto opt-out) l’applicazione di nuove disposizioni normative di cui la legge consente la deroga mediante una specifica clausola statutaria.

Pertanto, se si tratta di inserire nello statuto (cosiddetto opt-in) una clausola qualificabile come mero esercizio di una facoltà che il Cts consente (e, quindi, non come adeguamento a disposizioni inderogabili né come opt-out), in questo caso si torna a dover applicare la normativa ordinaria (di statuto o di legge) inerente al quorum costitutivo e al quorum deliberativo che debbono sussistere per poter considerare una data deliberazione come adottata.

Scopo e oggetto

Lo statuto deve inderogabilmente menzionare che l’ente non ha scopo lucrativo e che, quindi, vi è un divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (o di altri vantaggi a essi assimilati).

Quanto all’attività che l’ente svolge, è necessario indicare in statuto taluna tra quelle (ritenute dalla legge come di “interesse generale” in quanto aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) che sono elencate nell’articolo 5 del Cts. Al riguardo occorre fortemente sottolineare che l’oggetto deve essere specifico e non può essere generico (a pena della sua illegittimità) e che quindi la notoria propensione della prassi professionale ad allargare a dismisura il novero delle attività che l’ente si propone di svolgere, non deve sconfinare in un elencazione talmente variegata da rendere l’oggetto associativo del tutto indeterminato.

La legge, infine, consente, di elencare nella clausola dell’oggetto attività diverse da quelle di «interesse generale» di cui all’articolo 5 del Cts, ma a condizione che si tratti di attività secondarie e strumentali. Non è necessaria una loro puntuale specificazione, ma è sufficiente che lo statuto preveda tale possibilità. Quest’ultima previsione statutaria è, tuttavia, un evidente caso di opt-in e, quindi, la sua introduzione in statuto si sottrae ai quorum decisionali semplificati di natura transitoria e deve essere approvata con le ordinarie regole che, nello statuto o nella legge, presiedono all’adozione, in sede assembleare, di modifiche statutarie.

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