Terzo settore, il fisco sulle attività indirizza l’iscrizione al Runts
Per gli enti del Terzo settore (Ets) l’adeguamento statutario obbligatorio con la riforma e la scelta della sezione del Registro unico nazionale piu adatta alle proprie caratteristiche passano anche da una valutazione preventiva sulle attività svolte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 aprile) e sui relativi criteri di tassazione. Le agevolazioni fiscali sono state ridisegnate dalla riforma, ma si attende l’ok definitivo della Ue. In questa fase, è importante per gli operatori considerare con attenzione cosa cambia rispetto al passato.
Le Onlus
Nel regime Onlus, caratterizzato dalla non imponibilità sia delle attività istituzionali sia di quelle direttamente connesse (sottoposte a stringenti vincoli di esercizio), i regimi fiscali del Terzo settore si baseranno, come regola generale, sulla natura (commerciale o meno) delle attività svolte e dalla prevalenza delle une sulle altre.
Le attività di interesse generale potranno essere svolte dagli Ets sia con modalità erogative (a titolo gratuito o a copertura dei costi) sia con metodo imprenditoriale, al fine di conseguire utili da reinvestire nelle finalità solidaristiche. In questo secondo caso, la presenza (anche in misura prevalente) di entrate di natura commerciale non determina la perdita della qualifica di Ets (come previsto dal Dlgs 460/1997 per le Onlus) ma incide solo sul trattamento fiscale applicabile: la tassazione sarà agevolata od ordinaria a seconda delle attività esercitate in via prevalente dall’ente.
Sostanzialmente commerciali, invece, sono le attività diverse (articolo 6 del Cts, Codice del Terzo settore). Le relative entrate, quindi, saranno tendenzialmente imponibili, ma anche in questo caso con una misura diversa a seconda della natura (commerciale o meno) dell’Ets.
In estrema sintesi, l’impianto che deriva dalla riforma è il seguente: gli Ets fiscalmente non commerciali (che svolgono, in prevalenza, attività con modalità non commerciali), godono di un regime di tassazione agevolato per i redditi prodotti da eventuali attività commerciali (istituzionali o diverse); gli Ets fiscalmente commerciali, invece, subiscono la tassazione ordinaria in base alle disposizioni del Tuir, salva la possibilità di assumere la veste di impresa sociale e beneficiare del relativo regime fiscale di vantaggio (Dlgs 112/2017).
Per stabilire la commercialità o meno delle attività istituzionali, l’articolo 79 del Cts individua specifici criteri, funzionali all’inquadramento del regime fiscale. In via generale, l’attività si considera non commerciale quando è svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (articolo 79, comma 2). Tuttavia, per evitare un’eccessiva rigidità applicativa, sono previste alcune eccezioni a questo criterio di pareggio tra entrate e uscite. Da un lato, è consentito uno sforamento entro il limite del 5% dei costi per non più di due periodi di imposta consecutivi, al fine di evitare che lievi scostamenti possano far perdere la qualifica di Ets non commerciale. Dall’altro, alcune attività particolarmente sensibili (come la ricerca scientifica di particolare interesse sociale) sono considerate non commerciali a prescindere dal raffronto costi/ricavi.
Specifici ambiti di non commercialità sono poi previsti per determinate tipologie di Ets. Così, ad esempio, per gli enti di tipo associativo, sono non imponibili le quote versate dagli aderenti, fatta eccezione per i corrispettivi specifici.
Associazioni di promozione
Questi ultimi, invece, sono decommercializzati per le associazioni di promozione sociale (Aps), così come le cessioni di proprie pubblicazioni in prevalenza agli associati in attuazione degli scopi istituzionali (articolo 85 del Cts).
Organizzazioni di volontariato
Anche per le organizzazioni di volontariato (Odv) gli ambiti di decommercializzazione sono più ampi e, in parte, riguardano attività che nel vecchio regime rientravano tra quelle commerciali e produttive marginali previste dal Dm 25 maggio 1995. È il caso delle cessioni di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione e di beni prodotti dagli associati - non commerciali laddove laddove la vendita sia gestita direttamente dalla Odv, senza alcun intermediario - nonché della somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni occasionali (articolo 84 del Cts).