Terzo settore, l’adeguamento degli statuti «chiama» anche le Ong
Riforma del Terzo settore al vaglio delle Organizzazioni non governative (Ong). Anche questi enti devono, infatti, adeguare gli statuti se vorranno entrare nel Terzo settore. Lo conferma la nota del ministero del Lavoro pubblicata ieri (n. 4787), che fornisce alcune indicazioni operative per questo tipo di enti ( clicca qui per consultarla )
La questione deriva dalla particolare qualifica di queste organizzazioni. In base alle attuali disposizioni, infatti, le Ong sono considerate Onlus di diritto e possono richiedere l’iscrizione nella relativa anagrafe senza alcun onere di modifica statutaria (articolo 32, comma 7 della legge 125/2014). Il Dlgs 117/2017 ha integrato la normativa in questione, prevedendo che le Ong sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), senza tuttavia specificare quale sia la procedura da seguire.
La risposta del ministero si basa sulla nuova definizione di ente del Terzo settore (Ets) e sui requisiti per ottenere la qualifica, nonché sulle modalità con cui gli enti potranno accedere al Registro. A differenza di quanto previsto dalla disciplina Onlus, infatti, la qualifica di Ets non si acquista di diritto, ma dipende da una precisa scelta dell’ente ed è legata all’iscrizione nel registo unico nazionale del Terzo settore, nonché al possesso degli specifici requisiti previsti dalla riforma.
Come tutti gli altri enti, quindi, se vorranno entrare nel Terzo settore le Organizzazioni non governative dovranno modificare i propri statuti per allinearsi alle nuove disposizioni e, una volta istituito il Registro unico nazionale, scegliere la sezione nella quale collocarsi.
Sul punto, la procedura da seguire non è una procedura standard ma dipende dalla qualificazione posseduta dall’ente. Per quanto riguarda la delibera, laddove l’Organizzazione non governativa possieda qualifiche di Onlus, organizzazione di volontariato (Odv) o associazione di promozione sociale (Aps), entro il 3 agosto 2019 potrà approvare le modifiche statutarie di mero adeguamento con le maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria. Successivamente sarà ancora possibile rettificare lo statuto, ma sarà sempre richiesta l’assemblea straordinaria (sul punto dovrebbe essere rilasciato, a breve, un altro chiarimento proprio da parte del ministero del Lavoro).
L’iscrizione al Registo unico nazionale, poi, avverrà in maniera diversa, a seconda che l’ente sia una Onlus oppure una Odv o una Aps. Nel primo caso, l’ingresso nel Registro non avverrà automaticamente. Considerata l’eterogeneità delle forme organizzative assunte da questi enti e la mancanza di una sezione dedicata alle Onlus, il passaggio al Runts dovrebbe avvenire previa domanda dell’interessato, secondo le modalità che saranno definite con apposito decreto attuativo (che, come chiarito dal ministero del Lavoro, dovrebbe individuare uno specifico percorso di inserimento delle Organizzazioni non governative all’interno del Runts).
Discorso diverso, invece, per le organizzazioni che hanno le qualifiche di Odv e Aps. In questo caso trova applicazione l’articolo 54 del Dlgs 117/2017, che prevede una trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale al Registro unico.
Una volta ricevuti i dati, gli uffici del Runts procederanno a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, potendo chiedere agli enti integrazioni o modifiche. In caso di esito positivo l’iscrizione sarà formalizzata, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Ministero del Lavoro, nota 4787/2019