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Terzo settore, per la nomina della governance gli Ets possono guardare a soggetti fuori dalla base associativa

Nella nota del ministero del Lavoro del 10 luglio i chiarimenti su nomine e quorum assembleari per le modifiche statutarie

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di Gabriele Sepio

Nuovi chiarimenti su nomina degli amministratori degli enti del Terzo settore (Ets) e individuazione dei quorum assembleari per le modifiche statutarie. Questi i principali temi affrontati nella nota del ministero del Lavoro pubblicata il 10 luglio (n. 6214/2020) in risposta ad alcuni quesiti sull’interpretazione delle norme del Codice del terzo settore (Cts).

La governance
In tema di governance, il ministero conferma la competenza assembleare delle associazioni Ets circa la nomina dei membri dell’organo amministrativo, la cui maggioranza dovrà essere scelta tra persone fisiche associate o “indicate” dagli enti associati. Sarà, d’altro canto, consentito che nel board d’amministrazione sieda una quota in minoranza di amministratori privi di legami, diretti o indiretti, con l’ente o nominati da enti o particolari categorie di soggetti estranei alla base associativa. Si tratta di una facoltà che gli Ets potranno valutare, regolamentandola nei rispettivi statuti. Discorso diverso, invece, per le organizzazioni di volontariato (Odv), che – rispetto agli altri Ets – sono destinatarie di norme più stringenti sulla composizione dell’organo amministrativo, i cui membri devono essere integralmente designati tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati.

Con riguardo alle modalità di nomina degli amministratori scelti in rappresentanza degli enti, queste potranno essere disciplinate nello statuto dell’Ets interessato o negli ordinamenti interni degli enti designanti.Con specifico riferimento alla compagine associativa delle Odv e delle associazioni di promozione sociale (Aps), viene inoltre consentita anche alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici la possibilità di assumere la qualifica di associato, rientrando nella nozione di ente senza scopo di lucro, purché nel rispetto del limite del 50% del numero delle Odv/Aps associate (articoli 32 e 35 Cts). Le Pa associate avranno quindi il diritto di nominare uno o più amministratori delle Aps e Odv, fermo restando il divieto di direzione, coordinamento e controllo pubblico.

Le modifiche statutarie
Indicazioni anche sul fronte dei quorum costitutivi in caso di approvazione di modifiche statutarie. Il ministero esclude la possibilità che lo statuto dell’ente non rechi per le modifiche statutarie un quorum costitutivo rafforzato, consentendo la modifica in seconda convocazione a prescindere dal numero degli intervenuti. Tale impostazione consentirebbe, di fatto, ad una ristretta minoranza di soci di apportare modifiche a discapito della maggioranza della compagine associativa. Né potrebbe essere invocata a sostegno di questa soluzione una possibile difficoltà nel raggiungimento dei quorum rafforzati. A ben vedere, una criticità di questo tipo potrebbe costituire indice dell’impossibilità di funzionamento dell’ente, ipotesi che potrebbe integrare una causa di estinzione dello stesso.

Il volontariato
Da ultimo, il ministero si sofferma anche sulla figura del volontario chiarendo che la stessa è compatibile con lo svolgimento di attività relativa alla titolarità di una carica sociale, fermo restando l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito nel medesimo ente.