Adempimenti

Terzo settore, la sezione del registro vincola le Onlus

di Gabriele Sepio ed Emanuele Tito

Gli enti no profit devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina prevista dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) entro il 3 febbraio 2019. Tali enti, infatti, sono iscritti nei rispettivi registri secondo le regole attualmente vigenti e potranno continuare ad esserlo sino alla data di operatività del registro unico nazionale (Runts). Tuttavia, per poter assumere la qualifica di ente del terzo settore (Ets), dovranno provvedere alla modifica statutaria entro il termine e a provvedere alla registrazione. È quanto emerge dal documento di Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) e Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) sul regime transitorio della riforma del terzo settore.

Le Onlus

Particolare attenzione andrà prestata all’abrogazione del regime Onlus. Tali soggetti infatti dovranno valutare se iscriversi al registro nazionale del Terzo settore e in quale specifica sezione di questo eventualmente collocarsi, tenuto conto della propria attività svolta, nonché dei modelli organizzativi adottati. Le Onlus non iscritte non potranno accedere ai vantaggi fiscali, ma potranno solo applicare quelle norme del Tuir in materia di enti non commerciali non abrogate dalla riforma.

I professionisti dovranno tuttavia considerare che non tutta l’operatività della riforma è però differita al febbraio 2019. Il documento chiarisce che, ad esempio, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale e che intendano fruire della disciplina del Codice, sono già tenuti a costituire un patrimonio destinato a tali attività e a tenere separatamente le scritture contabili richieste dalla riforma (articolo 13).

Gli adempimenti

Ma non tutti gli adempimenti sono già operativi. Gli enti del terzo settore con entrate superiore a un milione di euro saranno obbligati alla redazione del bilancio sociale e al relativo deposito soltanto a decorrere dall’emanazione delle linee guida del ministero del Lavoro. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’ente e depositato nel Runts, dal momento della sua operatività.

Il documento presta particolare attenzione al diverso regime in materia di organo di controllo per le fondazioni e associazioni. Mentre, infatti, per le prime la nomina è obbligatoria, per le associazioni la sua obbligatorietà è condizionata al superamento, per due esercizi consecutivi, a partire dal 2018, di determinati risultati: attivo patrimoniale superiore a 110 mila euro, ricavi superiori a 220 mila euro oppure, ancora, più di 5 dipendenti.

Gli enti associativi

Infine, il documento conferma che l’articolo 148, comma 3, del Tuir (relativo alle ipotesi di decommercializzazione per gli enti di tipo associativo) si applicherà ad associazioni assistenziali, di promozione sociale, culturali, e di formazione extra-scolastica finché non saranno pienamente efficaci le nuove norme del Codice del terzo settore.

Cndcec e Fnc, documento sul regime transitorio del Terzo settore

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