Adempimenti

Tessera sanitaria, cinque giorni per correggere i dati errati ed evitare sanzioni

Conto alla rovescia per la scadenza del 30 settembre per l’invio dei dati del primo semestre 2021

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di Federico Gavioli

Tra le molte scadenze fiscali che caratterizzano il mese di settembre va ricordata anche quella relativa all'invio dei dati, del primo semestre 2021, al Sistema Tessera Sanitaria; il Dm Economia del 23 luglio scorso ha previsto il differimento di tale adempimento di poco più di un mese rispetto alla scadenza originaria che era slittata al 20 agosto scorso per via del fatto che il 31 luglio scadeva di sabato e l’adempimento era prorogato di diritto al lunedì successivo, 2 agosto. Quest’ultima data, essendo compresa tra il 1° e il 20 agosto, rientrava a propria volta nel periodo di sospensione feriale degli adempimenti fiscali prorogati di diritto al 20 agosto.

Va anche ricordato che:
- a partire dall’anno 2022, la trasmissione al sistema Ts dovrà essere effettuata ogni mese (ad esempio gennaio 2022 dovrà essere inviato entro il mese successivo);
- è prorogata al 31 dicembre 2021 la comunicazione dell’opzione della trasmissione in via telematica dei corrispettivi giornalieri sanitari; anche questo obbligo, pertanto, entrerà in vigore nel 2022.

Soggetti interessati dall’adempimento
La scadenza interessa tutti gli operatori sanitari che trasmettono i dati al sistema Ts, tra cui vi rientrano : farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate/autorizzate, medici e odontoiatri, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica, strutture della sanità militare, biologi e tutti gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie.

Va precisato che il sistema Ts per il 2021 riceve solo i documenti per i quali nel periodo sia anche intervenuto il pagamento. In sostanza dovrebbero essere trasmesse solo le fatture incassate dal professionista e quindi pagate dal cliente in un range compreso tra l’1 gennaio del 2021 e il 30 giugno del 2021. I documenti di spese sanitarie e veterinarie emessi entro il 30 giugno, ma non ancora riscossi a quella data, non andranno , quindi, trasmessi il prossimo 30 settembre.

Ai fini dell’invio dei dati devono essere comunicate anche le seguenti informazioni:

- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;

- aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;

- indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie: vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative o a carattere peritale rilasciate a persone fisiche (comprese quindi perizie medico legali e certificati di idoneità).

Va evidenziato che tale obbligo riguarda anche gli operatori sanitari che hanno optato per il regime di vantaggio o forfetario indipendentemente dal fatto che tali soggetti non hanno obblighi di registrazione contabile. Le prestazioni esenti in base all’articolo 10, del Dpr 633/1972, dovranno essere, ad esempio, classificate come operazioni N4.

Modalità di invio dei dati ed eventuali sanzioni applicabili
I dati di spesa al sistema Ts possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

1. data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line);

2. invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO);

3. invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO). L’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014 prevede che «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione»; inoltre, in caso di diverse sanzioni non si applica il «cumulo giuridico» di cui all' articolo 12, del D.Lgs 472/1997, fatto salvo un tetto massimo di 50mila euro.

È previsto, infine, che nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila.

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