Tosap, paga solo il titolare della concessione anche nei servizi a rete
Le Sezioni Unite della Cassazione: l’utilizzatore è chiamato in causa solo nelle occupazioni abusive
La tassa/canone di occupazione di suolo pubblico è dovuta solo dal soggetto titolare della concessione o dell’autorizzazione, anche nel caso delle società di erogazione dei servizi a rete. Il soggetto che utilizza di fatto il suolo pubblico è invece chiamato in causa unicamente nell’ipotesi delle occupazioni abusive. La sentenza 8628/2020 depositata il 7 maggio dalle Sezioni Unite della Cassazione risolve in senso contrario alle indicazioni del Mef il contrasto insorto in seno alla sezione tributaria.
Il contenzioso
La vicenda contenziosa vedeva coinvolta una società di erogazione di acqua e gas, nella sua qualità di utilizzatrice degli impianti di rete, in forza di un contratto di affitto di azienda stipulato con la società proprietaria degli impianti stessi, titolare della concessione all’occupazione di suolo pubblico. La società utilizzatrice aveva impugnato l’accertamento Tosap, eccependo tra l’altro il proprio difetto di soggettività passiva. L’ente impositore replicava al riguardo che l’utilizzatore, in realtà, è il soggetto che ricava un beneficio economico dall’occupazione, il quale per di più sarebbe subentrato nell’atto autorizzatorio, in forza del suddetto contratto di affitto di azienda.
L’interpretazione dell’amministrazione finanziaria
Con riferimento alla fattispecie in esame, si ricorda che l’articolo 63 del Dlgs 446/1997, stabilisce che la Tosap, come pure il canone sostitutivo di questa (Cosap), per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo connesse all’erogazione dei servizi a rete sia determinata in ragione del numero di utenze. Al riguardo, il dipartimento delle Finanze, con la circolare 1/2009, aveva chiarito che in presenza di una società proprietaria degli impianti e di una pluralità di società affittuarie degli stessi, il prelievo avrebbe dovuto essere addebitato a ciascuna di queste ultime, sulla base delle utenze ascrivibili ad ogni operatore. Ciò, in virtù di un’interpretazione evolutiva della norma di legge. Diversamente opinando, infatti, si sarebbe applicato al soggetto titolare della concessione un importo (molto modesto) commisurato al numero delle società affittuarie, invece che al numero degli utenti serviti, così di fatto aggirando la disciplina di riferimento.
Il cambio di rotta delle Sezioni Unite
Nel recente passato, la Cassazione aveva supportato tale interpretazione che è stata invece smentita dall’arresto delle Sezioni Unite. Osserva infatti il massimo consesso come, alla luce dell’articolo 39 del Dlgs 507/1993, il soggetto passivo della Tosap sia sempre il titolare del provvedimento abilitativo all’occupazione e solo in mancanza di questo l’occupante di fatto. Tale situazione si verifica unicamente nelle occupazioni abusive di suolo pubblico.
Nel caso all’esame delle Sezioni Unite, il titolare della concessione era la società proprietaria degli impianti, mentre il contratto di affitto di azienda, avendo natura privatistica, era inidoneo, di per sé, a trasferire anche l’intestazione del provvedimento amministrativo. Ne consegue che la soggettività passiva avrebbe dovuto ascriversi unicamente ad essa.
La determinazione dell’importo
Resta sullo sfondo il problema delle modalità di determinazione del quantum da versare. L’unico criterio sensato dovrebbe essere quello di tener conto di tutti gli utenti serviti da ciascun soggetto che si avvale degli impianti, anche se non è chiaro come tali dati possano essere acquisiti e verificati.