Tra creditore e acquirente fa fede il Registro
Nel conflitto tra il creditore che sottopone a pignoramento una quota di Srl e l'acquirente della quota stessa prevale il soggetto che, per primo, iscrive il suo diritto nel Registro delle Imprese: quindi, ad esempio, se Tizio vende a Caio una quota di Srl e l'atto (qualunque data esso abbia) viene iscritto il 20 agosto e il creditore di Tizio pignora la quota venduta da Tizio a Caio e iscrive il suo pignoramento il 25 agosto, Caio acquista la quota libera dal pignoramento, anche se non è in buona fede, e cioè anche se sa del fatto che Tizio è indebitato e che sta sopraggiungendo un pignoramento.
È quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 20170 del 18 agosto 2017, assai interessante perché appare priva di precedenti e risolve una questione non presa espressamente in considerazione nel codice civile.
La norma da applicare
Il primo tema che la Cassazione affronta è quello se al conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della quota si applichi, o meno, l'articolo 2740 del Codice civile, secondo il quale «se la quota» di Srl «è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore». Questa norma (che dà rilevanza allo stato di mala o di buona fede dell'acquirente, e cioè al fatto che egli sappia o non sappia della messa in opera di una pluralità di alienazioni aventi a oggetto la medesima quota), in quanto dedicata specificamente al tema del conflitto tra una pluralità di acquirenti della medesima quota di Srl dal medesimo dante causa, non può applicarsi, secondo la Cassazione, nell'ipotesi di conflitto tra il creditore che pignora una quper la Suprema corte si applica ota di Srl e l'acquirente della quota stessa.
Allora, secondo la Cassazione, occorre rivolgersi all'esame dell'articolo 2914 del Codice civile, il quale è norma specificamente dedicata al conflitto tra i creditori pignoranti e il terzo acquirente del bene pignorato. Senonché, nell'articolo 2914 non è contemplato il caso della cessione della quota di Srl, in quanto a norma osserva solo:
a) il caso dell'alienazione di un bene immobile (o di un bene mobile iscritto in un pubblico registro), nel quale l'acquirente prevale se ha trascritto il suo acquisto prima della trascrizione del pignoramento;
b) il caso della cessione del credito;
c) il caso dell'alienazione dell'universalità di mobili;
d) il caso dell'alienazione del bene mobile, salvo che abbia data certa anteriore al pignoramento o il cui possesso sia stato trasmesso all'acquirente anteriormente al pignoramento.
Ebbene, secondo la Cassazione, dato che la quota di Srl non è assimilabile né a un credito né a un universalità di mobili, né si può utilizzare la norma concernente i beni mobili (in quanto la quota di Srl non è suscettibile di “possesso”) ci si deve dirigere a un utilizzo, per analogia, della disciplina inerente i beni immobili e i beni mobili registrati. Ne consegue che, in tal caso, vale il principio per il quale, tra due formalità pubblicitarie confliggenti, prevale quella eseguita con priorità temporale, e ciò a prescindere (per esigenze di speditezza della circolazione dei beni registrati) dallo stato di buona o di mala fede di chi ha eseguito per primo la formalità che gli interessa.
La spada di Damocle della revocatoria
L'acquisto è dunque “fatto salvo” dalla priorità temporale: altra questione è poi quella se la vendita “a dispetto” di un creditore pignorante nell'imminenza del pignoramento regga rispetto a un'azione revocatoria e se l'acquirente di mala fede possa essere ritenuto responsabile, per via della sua “collusione”, verso il creditore pignorante, per il danno che il creditore stesso abbia risentito a causa dell'inefficacia del pignoramento provocata dalla formalità pubblicitaria prioritariamente ottenuta dall'acquirente.
Corte di Cassazione, sentenza n. 20170/2017