Imposte

Transazione fiscale con vista «ampia» sul passato

di Giulio Andreani

La legge di bilancio 2017 ha significativamente modificato l’articolo 182-ter della legge fallimentare, innovandone il contenuto, soprattutto per quanto riguarda l’obbligatorietà del procedimento da esso previsto, la possibilità di falcidiare anche i crediti erariali relativi all’Iva e alle ritenute, gli effetti concernenti il cosiddetto «consolidamento» del debito tributario (peraltro disconosciuti dall’agenzia delle Entrate) e quelli inerenti alle liti fiscali pendenti. Si tratta di modifiche rilevanti e pertanto non è indifferente applicare la vecchia o la nuova disciplina.

Giacché la legge stabilisce che il nuovo articolo 182-ter entra in vigore il 1° gennaio 2017 (e non, a differenza di quanto è altre volte accaduto relativamente a disposizioni similari, con riferimento a procedimenti e procedure avviati da una certa data), è tutt’altro che inutile domandarsi con riguardo a quali procedure quest’ultima trova applicazione.
Il principio a cui è necessario ricorrere a questo proposito è quello disposto dall’articolo 11, comma 1, delle preleggi, a norma del quale «la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo». In base a tale principio, le condotte dei soggetti devono essere quindi disciplinate sulla scorta di norme in vigore nel momento in cui esse hanno luogo e non in base a disposizioni sopravvenute, che non potevano essere conosciute quando tali condotte sono state poste in essere.

Allora come trova applicazione questo principio? Possiamo individuare, con riguardo al concordato preventivo, i seguenti casi.

Caso 1. Anteriormente al primo gennaio 2017 è stata presentata una domanda di concordato, accompagnata da una proposta di transazione fiscale, ai sensi del vecchio articolo 182-ter, e sia la domanda di concordato sia la transazione hanno ricevuto il voto favorevole dei creditori.

Caso 2. Anteriormente al primo gennaio 2017 è stata presentata una domanda di concordato preventivo accompagnata da una proposta di transazione fiscale e l’adunanza dei creditori non si è ancora tenuta, per il che la fase di omologazione del concordato non è nemmeno iniziata e, assumendo che l’adunanza non debba tenersi nei quindici giorni successivi, la domanda di concordato può essere modificata.

Caso 3. Anteriormente al primo gennaio 2017 è stata presentata domanda di concordato non accompagnata da una proposta di transazione fiscale.

Nel caso 1 il rapporto giuridico si è esaurito prima dell’entrata in vigore della modifica normativa e quindi non può che trovare applicazione la disciplina previgente; ciò tanto nel caso in cui il concordato sia stato omologato, sia in quello in cui la omologazione debba ancora avere luogo.

Nel caso 2 il regime previgente è del pari applicabile, perché il rapporto giuridico è sorto sulla base delle norme in vigore al momento di apertura della procedura. Tuttavia, se le nuove disposizioni consentissero una più favorevole conclusione della procedura, il debitore potrebbe presentare una nuova proposta concordataria conforme al nuovo articolo 182-ter.

La disciplina previgente, infine, si applica anche nel caso 3, poiché la domanda concordataria è stata presentata sulla base delle norme in vigore al momento dell’apertura della procedura, che non consideravano come obbligatorio il ricorso alla transazione fiscale prevista dal previgente articolo 182-ter (fatta peraltro salva, anche in questo caso, ricorrendone i presupposti temporali, la possibilità di modificare la proposta alla luce delle nuove disposizioni).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©