Transfer price con intese formato Ocse
Gli accordi preventivi previsti dalla normativa italiana rientrano nella categoria degli Apa (advance pricing agreements) e hanno lo scopo di fornire certezza preventiva relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento (transfer pricing). Gli accordi in oggetto sono presenti in tutte le Amministrazioni avanzate e in Italia sono disciplinati dall’articolo 31-ter del Dpr 600/1973 e nulla hanno a che fare con i tax ruling in vigore in alcuni Paesi, i quali violano gli standard internazionali codificati a livello Ocse e di Unione europea.
Lo precisano le Entrate «in merito alle notizie riportate di recente - come recita testualmente la nota diffusa ieri - da alcuni organi di stampa» secondo i quali il Fisco italiano avrebbe invece concluso alcuni tax ruling con alcuni importanti gruppi multinazionali.
A tale proposito, l’Agenzia sottolinea come il tax ruling non sia in alcun modo attuabile da parte delle autorità fiscali nazionali, essendo infatti contrario agli standard e alle best practice internazionali adottate sia a livello Ocse, sia a livello comunitario.
E proprio con particolare riguardo alle iniziative adottate in sede Ue, vanno evidenziate le numerose attività volte a contrastare proprio l’utilizzo di tali accordi - largamente impiegati in passato da parte di alcuni Stati dell’Unione (come da esempio il Lussemburgo) - tramite i quali sono stati concessi benefici e agevolazioni fiscali che hanno portato a una minimizzazione del carico fiscale dovuto da parte dei soggetti (nella quasi totalità dei casi appartenenti a gruppi multinazionali), che hanno sottoscritto l’accordo.
Inoltre il comunicato rimarca che gli accordi preventivi previsti nel nostro ordinamento perseguono obiettivi completamente diversi rispetto ai tax ruling e costituiscono, anche in Italia, uno dei principali strumenti di confronto con l’amministrazione finanziaria in ordine alla definizione dei criteri e dei metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento. La stipula di tali accordi non è quindi finalizzata alla arbitraria fissazione delle aliquote d’imposta o dell’imponibile fiscale, ma ha invece come oggetto l’individuazione del valore normale applicabile nelle operazioni intercompany, in stretta aderenza con le regole ed i principi Ocse. Viene inoltre evidenziato come le vigenti disposizioni in materia di transfer pricing, allineate ai migliori standards internazionali, impongano all’agenzia delle Entrate lo scambio degli accordi con le amministrazioni fiscali dei Paesi in cui sono residenti le controparti delle transazioni infragruppo ricomprese nei ruling “italiani”.
Va in proposito ricordato che, anche con l’obiettivo di adeguare la normativa italiana sul transfer pricing all’evoluzione internazionale della materia, sono stati pubblicati in consultazione fino al 21 marzo uno schema di decreto del Mef e una bozza di provvedimento delle Entrate, su cui Assonime ha reso noti ieri i propri commenti con il documento 4/2018.