Controlli e liti

Transfer price, spetta alla società dimostrare che non c’è elusione

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di Laura Ambrosi

L’applicazione del valore normale nelle transazioni infragruppo non integra una disciplina antielusiva in senso proprio ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico dei prezzi di trasferimento con la conseguenza che la prova gravante sull’amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale in capo al contribuente ma solo l’esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo inferiore a quello normale. Incombe poi sul contribuente l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali.

A fornire questa interpretazione è la Cassazione conla sentenza 21410 depositata ieri. Nella specie a una società italiana era contestata la vendita ad alcune società collegate di bevande a prezzi inferiori a quelli ritenuti di mercato

Tra le varie eccezioni difensive veniva evidenziato che l’applicabilità della disciplina del transfer price presuppone l’intento elusivo con conseguente onere del fisco di provare la superiorità del livello di tassazione in Italia rispetto a quello dei Paesi delle imprese estere Di contrario avviso la Cassazione secondo cui invece (in linea con alcune sue pronunce del 2013 e del 2015) non incombe sull’ufficio un simile onere. Una s entenza in contrasto con la 6656/2016 dove invece la Cassazione aveva ritenuto incombente sul fisco l’onere in questione.

Cassazione, V sezione civile, sentenza 21410 del 15 settembre 2017

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