Transfer pricing, addio al valore normale
Un doppio ritocco alla disciplina del
La «libera concorrenza»
Il nuovo comma 7 dell’articolo 110 del Tuir dovrebbe prevedere, in modo più esplicito, l’affermazione del principio di «libera concorrenza» contenuto nell’articolo 9 del modello di convenzione Ocse, al posto del concetto di «valore normale» (articolo 9 del Tuir). In tale ottica, la nuova disposizione vincolerebbe la determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni con società correlate non residenti facendo «riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili». Pertanto, la nuova previsione, in coerenza alle raccomandazioni Ocse in materia, impone di determinare i prezzi di trasferimento mediante il confronto tra le condizioni (compresi i prezzi, ma non solo questi) accettate o imposte tra imprese associate e le condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. La previsione sopra richiamata sostituirebbe l’attuale formulazione secondo cui i componenti di reddito in esame sono valutati in base al «valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2». Pertanto, l’eliminazione di tale inciso comporterebbe, in linea di principio, l’inapplicabilità, per le transazioni con entità correlate non residenti, del concetto di «valore normale» contenuto nell’articolo 9, comma 3, del Tuir, che troverebbe invece applicazione negli altri casi espressamente previsti dalla legislazione.
Inoltre, con un decreto del Mef potranno essere determinate le linee guida per l’applicazione della norma in esame, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali. Il decreto, quindi, dovrebbe dettare i criteri e i metodi di applicazione del transfer pricing in aderenza alle direttive Ocse, rivisitate alla luce del progetto Beps, superando quindi le indicazioni contenute nell’ormai datata prassi ministeriale (circolare 32/1980).
La diminuzione del reddito
L’altro fronte è l’introduzione del nuovo articolo 31-quater nel Dpr 600/1973 finalizzato a disciplinare le fattispecie nelle quali le rettifiche ai prezzi di trasferimento, effettuate nello Stato estero della controparte di gruppo, possano generare una
L’attuale normativa consente che la diminuzione del reddito dell’impresa residente possa essere riconosciuta unicamente nella misura in cui essa derivi dalla definizione di una procedura amichevole (prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione arbitrale europea 90/436/Ce del 1990) con l’altro Stato contraente.
L’articolo 31-quater individua due ulteriori fattispecie in cui l’impresa residente potrà far valere la diminuzione del reddito:
■a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
■a seguito di