Transfer pricing, documenti con scudo anche parziale
Il contribuente, il cui reddito imponibile sia influenzato da operazioni soggette alla disciplina del transfer pricing, può predisporre un set documentale annuale che, se comunicato in dichiarazione ed esibito all’inizio di un controllo fiscale, lo protegga dalle sanzioni amministrative connesse ad un accertamento di maggior reddito da transfer pricing, sempre a condizione che l’ufficio ne riconosca la «idoneità».
La nozione di “idoneità” della documentazione del trasfer pricing (Masterfile e Documentazione nazionale), è declinata in dettaglio nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate 2020 (la cui Circolare illustrativa è in pubblica consultazione fino a domani, martedì 12 ottobre).
L’efficacia
Secondo il provvedimento (paragrafo 5.3.2) la «firma elettronica con marca temporale» da apporre entro il giorno di presentazione della dichiarazione è configurata quale «condizione di efficacia» della documentazione. Questa, quindi, sarebbe astrattamente “idonea” (per contenuti informativi completi, trasparenti e conformi al “vero”), ma in concreto non protettiva (che “non vincola” l’ufficio) in quanto “tardiva”. Anche la “struttura” (l’esposizione dei contenuti informativi) non pare un requisito essenziale a fronte della qualità e corrispondenza “al vero” dell’informazione. La finalità della documentazione è infatti facilitare «l’analisi degli organi di controllo» fornendo loro «i dati e gli elementi conoscitivi necessari» e a prescindere da omissioni ed inesattezze parziali.
Identificazione e qualificazione
Venendo quindi al cuore della «idoneità» che il provvedimento (paragrafo 5.3.3) declina con «specifico riguardo alla accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale». La formulazione letterale del provvedimento pare rinviare ad alcuni concetti chiave delle linee guida Ocse del 2017 volti alla identificazione e qualificazione, sul piano della «sostanza economica», anche al di là del mero dato documentale, delle «relazioni economiche e finanziarie» tra «imprese associate». Da questo punto di vista, l’analisi di comparabilità dovrebbe riguardare lo scrutinio delle caratteristiche delle operazioni infragruppo, ossia i 5 «fattori di comparabilità», sulla cui base, principalmente, deve avvenire la scelta del “metodo” più appropriato e la individuazione, se possibile, delle operazioni (o entità) comparabili. Il contribuente, quindi, può scegliere un metodo e/o individuare comparabili che l’ufficio non condivide, ma la le informazioni documentate rimangono “idonee” se forniscono in modo completo le basi informative richieste dal provvedimento. Molto rilevante pare poi il chiarimento del provvedimento del 2020 per cui la protezione sanzionatoria può riguardare solo alcune operazioni (cherry picking, paragrafo 5.3.7) in quanto consente ai contribuenti di non documentare alcune operazioni, in ipotesi potenzialmente poco rilevanti, ma magari molto complesse da illustrare. In vista della scadenza dichiarativa per il periodo di imposta 2020 molti Gruppi stanno finalizzando la loro documentazione di transfer pricing e devono decidere come assicurare l’idoneità senza incorrere in costi di compliance. Di interesse è la possibilità, con rilevanza anche ai fini della “idoneità”, di poter integrare i contenuti informativi nel corso del controllo (paragrafo 5.2.2.).
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