Adempimenti

Prezzi di trasferimento, correzioni o integrazioni spontanee durante i controlli

La circolare 15/E apre alla possibilità di documentazione da fornire in fase di accesso o verifica

A decorrere dal periodo d’imposta 2020, la documentazione transfer pricing (Tp doc) deve avere «data certa» da attribuirsi tramite marcatura temporale da apporre prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (si veda l’articolo).

Si è quindi posto il tema se il giudizio di idoneità – da parte prima degli addetti all’attività di controllo e poi dell’Ufficio accertatore – debba basarsi solo sulla Tp doc nella versione «marcata temporalmente» ovvero se debba considerare anche eventuali integrazioni e/o correzioni predisposte successivamente e rese disponibili all’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Il provvedimento

Il principale riferimento normativo in argomento è costituito dal paragrafo 5.2.2. del provvedimento delle Entrate del 23 novembre 2020 secondo il quale: «[s]e nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo».

Per esigenze sistematiche, nel precedente contributo, si era argomentato che il regime valido per le informazioni fornite nel corso del controllo dovrebbe, a fortiori, applicarsi ai contenuti informativi ulteriori che i contribuenti redigano volontariamente anche prima dell’inizio delle attività di controllo. In tal modo si consentirebbe di predisporre le informazioni supplementari nel momento nel quale ci si renda conto di errori e/o carenze, senza essere vincolati dai tempi delle attività di controllo.

L’interpretazione della circolare

La tesi appena richiamata ci pare possa dirsi accolta dall’amministrazione finanziaria, la quale, nel pubblicare la versione definitiva della circolare 15/E, ha ritenuto di chiarire quanto segue (aggiungendo rispetto alla versione in consultazione pubblica le parole in grassetto): «La valutazione della documentazione idonea, comprensiva della documentazione supplementare o integrativa fornita dal contribuente spontaneamente o su richiesta degli addetti alle attività di controllo, deve essere effettuata da questi ultimi se la stessa viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, salvo il potere dell’Ufficio competente per l’accertamento di valutare criticamente il giudizio fornito nel processo verbale di constatazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni».

Si tratta di un chiarimento sicuramente molto apprezzabile che consentirà ai contribuenti di gestire con minore formalismo, anche «spontaneamente», eventuali errori e/o carenze della documentazione (e non solo per il primo anno di adozione del nuovo provvedimento con riguardo ad alcune integrazioni richieste dalla circolare, emanata a ridosso della scadenza quando oramai tutti i documenti erano già ampiamente finalizzati).

Il limite di integrazione o correzione

L’ulteriore questione interpretativa riguarda il limite entro il quale sarà consentito integrare e/o correggere la Tp doc originaria; limite che difficilmente potrà svuotare di significato l’onere di marcatura temporale. In assenza di una prassi consolidata, pare quanto mai appropriato prestare la massima attenzione alla redazione della Tp doc “originaria”, assicurandosi che fornisca il dettaglio informativo richiesto dal provvedimento del 23 novembre 2020 e non presenti, invece, gravi carenze tali da poter essere giudicata «non idonea» per successive integrazioni e/o correzioni.

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