Imposte

Transfer pricing, spazio ai servizi a basso valore

Provvedimento delle Entrate: i servizi entrano nella documentazione anti-sanzioni, evitando l’analisi di benchmark

di Luca Gaiani

I servizi a basso valore aggiunto entrano nella documentazione anti-sanzioni del transfer pricing. Con un provvedimento diffuso il 23 novembre, l’agenzia delle Entrate aggiorna il contenuto del masterfile e del country-file. Per chi presenta dichiarazioni integrative entro il prossimo 31 dicembre per correggere errori ed omissioni sui prezzi di trasferimento, conformandosi a successive indicazioni delle Entrate, non si applicano sanzioni o interessi.

Il provvedimento sostituisce le disposizioni emanate il 29 settembre 2010 che le imprese hanno utilizzato per usufruire della penalty protection in caso di accertamenti sul transfer pricing (articolo 1, comma 6, del decreto 471 del 1997). Il nuovo contenuto della documentazione anti-sanzioni riflette le disposizioni successivamente emanate in sede Ocse (Linee guida del 2017) e in ambito nazionale (Dm 14 maggio 2018).

La principale novità riguarda la disciplina dei cosiddetti servizi intercompany a basso valore aggiunto, per i quali le linee guida, recepite dall’articolo 7 del citato Dm, consentono di evitare l’analisi di benchmark (per stabilire il corretto pricing di libera concorrenza), applicando semplicemente un markup del 5% ai costi sostenuti.

Il punto 7 del provvedimento stabilisce che, al fine di applicare il metodo semplificato per i servizi in questione, occorre predisporre una documentazione specifica che si compone di 4 sezioni. In primo luogo, occorre descrivere i servizi forniti esplicitando le singole società utilizzatrici e i criteri di ripartizione tra di esse del totale dei servizi resi, motivando l’inserimento nella categoria a basso valore aggiunto. Si dovranno indicare i benefici ottenuti o attesi e la conferma del margine di profitto applicato.

Occorre poi richiamare i service agreement stipulati per iscritto con le consociate e descrivere il loro contenuto. Gli accordi potranno anche essere contenuti in documenti contestuali riferiti all’esercizio oggetto della documentazione. Si dovranno poi esplicitare i conteggi con cui si è determinato l’aggregato costi diretti e indiretti sostenuti per la fornitura del servizio. È questo un passaggio fondamentale della documentazione dato che, in presenza di un margine ridotto (o nullo in talune situazioni particolari), ciò che maggiormente rileva nei riaddebiti è proprio la corretta quantificazione della base costi.

Nell’ultima sezione si dovranno esporre, anche mediante fogli di calcolo, i conteggi effettuati per ripartire i costi dei servizi a basso valore aggiunto tra le diverse consociate in funzione dei criteri indicati nella sezione 1.

Il nuovo schema di masterfile e country-file è in vigore dall’esercizio 2020 e non influenza quindi la documentazione da predisporre entro il prossimo 30 novembre (dichiarazioni 2019). Si stabilisce infine che chi si avvale del ravvedimento per correggere errori nella determinazione dei transfer price può integrare la documentazione anti-sanzioni comunicandolo nella dichiarazione integrativa. In questi casi non si applicano sanzioni per le integrazioni presentate entro il prossimo 31 dicembre qualora la rettifica derivi da nuove istruzioni diffuse dopo la dichiarazione originaria.

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