Contabilità

Trasformazione agevolata, minsuvalenze non utilizzabili

di Michele Brusaterra


Se dall’assegnazione agevolata dei beni ai soci e dalla contestuale trasformazione agevolata della società emergono sia plus che minusvalenze, queste ultime non possono compensare le prime. È questo un ulteriore chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 66/E dell’8 giugno 2017, che esamina il caso di contestuale assegnazione dei beni ai soci e trasformazione della società in società semplice, sfruttando, per entrambi gli istituti, la norma introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e riproposta, per il 2017, dalla legge di Bilancio per il medesimo anno.
È bene far presente che in caso di assegnazione dei beni ai soci la plusvalenza emergente viene tassata attraverso un’imposta sostitutiva dell’8 o del 10,50%, a seconda che la società sia operativa o meno. A fianco dell’assegnazione ai soci, però, vi è anche un’altra agevolazione, dal funzionamento sostanzialmente analogo sotto il profilo fiscale, ma dedicata ai soggetti che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. Tali soggetti, infatti, si possono trasformare in società semplici, tassando le eventuali plusvalenze emergenti con le imposte sostitutive previste per l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci.
In fase di trasformazione, così come anche in caso di assegnazione agevolata, però, potrebbe emergere una minusvalenza, anziché una plusvalenza, dal confronto fra il valore normale o, per i soli immobili, il valore catastale, e il valore contabile.
Nel caso prospettato nella risoluzione richiamata, l’istante che provvedeva, contestualmente, sia all’assegnazione plusvalente di beni ai soci, sia alla trasformazione, questa volta minusvalente, della società in società semplice, chiede se tale minusvalenza può compensare la plusvalenza derivante dall’assegnazione agevolata.
La risposta negativa dell’agenzia delle Entrate segue un ragionamento fiscalmente ineccepibile. Facendo preliminarmente presente che la circolare n. 37/E /2016 ha già chiarito che la minusvalenza generata per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini fiscali, a sostegno di tale chiarimento viene richiamato l’articolo 101 del Tuir.
Il primo comma di tale norma stabilisce, infatti, che le minusvalenze, ancorché determinate con le medesime regole valevoli per le plusvalenze, possono essere dedotte solo se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, primo comma, lettere a e b e comma 2 del Tuir. In altre parole esse assumono rilevanza solo se risultano essere state realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni, nonché nelle ipotesi di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei medesimi, e non anche, invece, in presenza di assegnazione di beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Anche in caso di trasformazione in società semplice, i beni risultano uscire dal regime d’impresa per finalità estranee all’esercizio dell’impresa, fattispecie individuata dalla lettera c del primo comma dell’articolo 86 del Tuir e, pertanto, la minusvalenza realizzata dalla trasformazione della società non può abbattere la plusvalenza derivante dall’assegnazione dei beni ai soci.


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