Adempimenti

Trasformazione da Srl o Spa con doppia dichiarazione

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Le società che nell'anno 2017, sfruttando il regime agevolato previsto dalla legge 208/2015, si sono trasformate in società semplice devono ora compilare il modello di dichiarazione dei redditi per indicare i dati dell'operazione.

A seconda del tipo societario di partenza (società di persone/società di capitali), si dovrà compilare solo il modello Redditi Società di persone oppure, in aggiunta a questo, anche il modello Redditi Società di Capitali.

Le regole di base

L'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di società commerciali di taluni beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri nonché la trasformazione in società semplice delle società che avevano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Successivamente, la legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) ha esteso la disciplina anche alle operazioni effettuate fino al 30 settembre 2017.

Tale regime agevolato consisteva nel pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% (innalzata al 10,5% per le società di comodo) calcolata sulla differenza tra il valore normale (anche automatico catastale) dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L'agevolazione, inoltre, si perfeziona indicando nella dichiarazione dei redditi gli imponibili assoggettati all'imposta sostitutiva e dell'imposta stessa.

I casi concreti

Con riferimento alla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi vanno distinti due casi.

Come chiarito anche dalla Dre Piemonte dell'agenzia delle Entrate (interpello n. 901-533/2016), in caso di trasformazione in società semplice di una società di persone commerciale non si verifica alcuna interruzione del periodo d'imposta; ne consegue che la società deve dichiarare i redditi in modo unitario, presentando un unico modello di dichiarazione, ancorché nel corso dell'anno sia intervenuta la trasformazione.

Il modello dovrà essere presentato compilando i quadri del reddito di impresa con riferimento all'attività svolta nel periodo ante trasformazione e i quadri relativi al reddito fondiario prodotto successivamente all'operazione straordinaria.

Diverso è il caso in cui la società di partenza è una società di capitali. In questa ipotesi, infatti, devono essere presentate due diverse dichiarazioni: una per il periodo anteriore alla trasformazione, redatta sul modello Redditi SC 2017 e un'altra per il periodo successiva alla trasformazione redatta, invece, sul modello Redditi SP 2018.

Inoltre, in entrambi i casi, si dovrà compilare la sezione XXII del quadro RQ.

In particolare, con riferimento ai beni immobili, si dovrà indicare nella colonna 1 del rigo RQ82 il valore normale (o catastale) dei beni posseduti all'atto della trasformazione; in colonna 2 il costo fiscalmente riconosciuto dei predetti beni indicati in colonna 1; nella colonna 3, invece, va indicata la base imponibile, data dalla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

L'eventuale base imponibile negativa va segnalata indicando il segno meno davanti all'importo di colonna 3. I medesimi dati relativi ai beni mobili vanno invece indicati nel rigo RQ83 mentre nel rigo RQ84 va comunicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata.

Le scadenze

Con riferimento ai termini per la trasmissione del modello, si ricorda come l'articolo 5-bis del Dpr 322/1998 preveda che in caso di trasformazione di una società non soggetta ad Ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, va presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.

Per le società di persone che si trasformano in società semplice il termine di invio è, invece, il 31 ottobre.

Si ricorda, inoltre, che nel caso di società di capitali che si trasformano in società semplice, i soci devono dichiarare come percepiti gli utili presenti in bilancio al momento della trasformazione.

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