Controlli e liti

Trasparenza dagli intermediari su trust e strutture opache

di Giovanni Parente

Un’altra picconata all’evasione e all’elusione internazionale. Dopo gli intermediari finanziari attivamente coinvolti nello scambio automatico di dati per il Common reporting standard (Crs) che da quest’anno riguarderà quasi 100 Paesi, arrivano ora dall’Ocse le Mandatory disclosures rules che riguardano professionisti e consulenti. L’obiettivo è far cadere i muri dei trust e delle altre strutture societarie opache costituite prevalentemente in territori offshore per dribblare gli obblighi di trasparenza e di diretta riconducibilità di ogni entità al titolare effettivo. Regole che, come sottolineato anche dalla nota diffusa ieri dal ministero dell’Economia, sono in linea con le conclusioni raggiunte nel G7 di Bari sotto la presidenza italiana dello scorso anno e che vanno nella stessa direzione della proposta della Commissione europea oggetto di confronto nel corso del prossimo Ecofin in calendario martedì prossimo a Bruxelles.

Nelle 47 pagine del documento diffuso ieri dall’Ocse e nelle Faq che lo accompagnano, viene precisato quali siano i soggetti obbligati a una disclosure sulle operazioni ad alto potenziale evasivo o elusivo. Nella definizione di «intermediario» rientrano tanto i promotori che i fornitori di servizi: i primi sono i responsabili della progettazione o della commercializzazione dello schema o dell'accordo mentre i secondi sono coloro che forniscono assistenza o consulenza in merito allo schema o all’accordo. Si tratta di un obbligo di segnalazione alle autorità fiscali a raggio piuttosto ampio perché vanno indicati i dettagli chiave dell'investimento, dell'organizzazione e delle persone implicate nell'accordo o struttura opaca creata per abbattere il prelievo fiscale, i dettagli tributari rilevanti dei clienti e degli utenti così come gli altri intermediari coinvolti. A condizione, però, che tali informazioni rientrino tra la sua conoscenza, possesso o controllo.

Viene definito il perimetro territoriale per il nesso di collegamento con l’autorità fiscale destinataria delle informazioni. L’intermediario, infatti, deve procedere alla segnalazione nella giurisdizione in cui ha una succursale attraverso la quale l'accordo o la struttura è stata resa disponibile o attraverso la quale sono stati forniti i servizi; nella giurisdizione in cui l'intermediario è residente o ha la sua sede di gestione, e/o nella giurisdizione in cui il soggetto in questione è incorporato o stabilito.

Ma entro quali tempi? I promotori hanno 30 giorni di tempo dal momento in cui mettono a disposizione la struttura o il meccanismo ad altri intermediari o contribuenti per l’implementazione. Per i fornitori di servizi i 30 giorni si calcolano dalla data in cui forniscono il loro rilevante supporto ma solo se sanno o possono ragionevolmente aspettarsi che la struttura sia opaca o il sistema escogitato serva a sottrarsi alle regole di trasparenza del Crs. Per i promotori c’è anche un obbligo di segnalazione per le operazioni messe in atto dopo il 29 ottobre 2014 a condizione che i valori finanziari in gioco superino il milione di dollari (in questo caso il termine è di sei mesi dall’entrata in vigore dalle disposizioni).

L’intermediario, però, non è tenuto a fornire informazioni soggette al segreto professionale. Così come viene posto un argine alle duplicazioni di informazioni in relazione al sistema creato per evadere o eludere. Qualora, poi, l’intermediario non possa comunicare in assenza di nesso con la giurisdizione fiscale o perché glielo imponga il segreto professionale, l’obbligo di segnalazione ricadrà sull’utente che beneficia dello schermo o dell’architettura costruita per violare le regole fiscali.

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