Controlli e liti

Trattazione orale della lite fiscale complessa

Pubblicità dell’udienza definita dalla Ctp Napoli un «baluardo contro oscurantismi»

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Anche se il processo tributario rispetto a quello penale non è improntato al principio di oralità, la pubblicità delle udienze rappresenta comunque un motivo di apprendimento per le parti e per l’organo giudicante nel rispetto della previsione costituzionale del giusto processo. Per tale ragione una causa tributaria nella quale sono trattate tematiche ritenute meritevoli di approfondimento deve essere rinviata a un’udienza di discussione.

A fornire queste interessanti riflessioni è una recente ordinanza interlocutoria (n. 218/2021) della Ctp Napoli, sezione n. 41 depositata il 28 gennaio (presidente Sabino, relatore Catalano).

La vicenda è simile a molte altre che in questi mesi di emergenza sanitaria vengono poste all’attenzione delle commissioni tributarie. A seguito dell’articolo 27 del Dl 137/2020, i Presidenti delle commissioni tributarie hanno emanato provvedimenti sulla celebrazione delle udienze nel periodo emergenziale, con previsione del passaggio in decisione sulla base degli atti (nel caso sia stata richiesta dalle parti la pubblica udienza) ovvero in forma scritta ove una delle parti insista nella trattazione in presenza.

A questo punto, in genere il contribuente, richiede la trattazione in presenza (con rinvio a una data post emergenza) o, in alternativa, lo svolgimento da remoto. Come si è avuto modo di esaminare con vari interventi sulle pagine del Sole 24 Ore, la risposta delle commissioni tributarie al riguardo è quanto mai multiforme: alcuni giudici rinviano comunicando per tempo che l’udienza sarà celebrata successivamente, altri decidono il giorno dell’udienza, altri ancora ignorano la richiesta e decidono sulla base degli atti ovvero di note scritte (che mal si comprende in cosa si differenziano dalle memorie già previste dal Dlgs 546/1992).

Ebbene nella specie la Ctp Napoli ha disposto il rinvio a una data post emergenza (almeno da considerarsi tale al momento) per la discussione in presenza, dopo che, per la medesima causa, aveva già in precedenza disposto, sempre su istanza di parte, un rinvio.

Aldilà di tale rinvio, che già, di per sé, palesa una non comune attenzione per lo svolgimento dell’udienza in modo approfondito ed accurato, appaiono interessanti le riflessioni svolte nell’ordinanza. Il collegio evidenzia preliminarmente, che il processo tributario a differenza di quello penale, non è improntato al principio dell’oralità e infatti ove non sia richiesta espressamente la pubblica udienza, la causa viene decisa in camera di consiglio. Tuttavia, viene rilevato che un contraddittorio cartolare “coatto” si contrappone a numerosi principi di carattere costituzionale e sovranazionale. Innanzitutto all’articolo 111 della Costituzione che prevede un giusto processo nel contraddittorio tra le parti. Poi all’articolo 6 della Cedu che, seppur rivolto al processo penale, ribadisce il diritto di ogni persona a un esame equo e pubblico della causa.

L’ordinanza ricorda anche la sentenza n. 93/2010 della Consulta, in tema di misure di prevenzione, che ha ritenuto non conforme alla Carta costituzionale il procedimento di applicazione di tali misure non svolte in presenza degli interessati nonostante una specifica istanza in tal senso. Infine si fa riferimento ai procedimenti disciplinari dei magistrati in cui viene prevista espressamente l’udienza pubblica.

In sostanza, conclude la Ctp, la pubblicità delle udienze oltre a rappresentare un motivo di approfondimento per le parti e per i giudicanti costituisce un «baluardo contro oscurantismi di carattere medioevale e processi segreti che ripugnano ad uno stato di diritto fondato sul consenso». Vi è da sperare che anche altri collegi, nel generale interesse non solo delle parti ma anche dei giudici, assumano in questo periodo analoghe decisioni.

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