Adempimenti

Tremonti ambiente e solare: pagamento in cortocircuito

Il provvedimento del 6 marzo non risolve il cortocircuito tra il divieto di legge e le aperture dei giudici

AdobeStock

di Giorgio Gavelli

C’è un cortocircuito tra quanto prevede il decreto legge 124/2019 e la giurisprudenza tributaria e amministrativa in tema di cumulo tra la tariffa incentivante prevista per il fotovoltaico dal III, IV e V conto energia e l’agevolazione nota come “Tremonti ambiente” (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000).

L’articolo 36 del Dl 124 prevede per il contribuente la possibilità di mantenere le tariffe incentivanti erogate dal Gse “restituendo” l’altro bonus (va pagata una somma calcolata applicando l’aliquota d’imposta a suo tempo vigente alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali).

Il pagamento deve avvenire, in unica soluzione, entro il 30 giugno prossimo, insieme all’invio di una comunicazione il cui modello è stato approvato - come le relative istruzioni - con provvedimento dell’Agenzia datato 6 marzo (si veda Il Sole 24 Ore del 10 marzo).

Nella comunicazione occorre assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, la cui estinzione dovrebbe essere dichiarata dal giudice dietro presentazione della comunicazione trasmessa e del pagamento effettuato, previa sospensione per le udienze da tenersi nelle more della scadenza del 30 giugno.

La disposizione, oltre a confermare la possibilità per le imprese interessate di agire in giudizio a tutela dei propri interessi (e ci mancherebbe, visto che la definizione è una facoltà!), prevede - per chi non aderisce - una decurtazione, da parte del Gse, degli incentivi in base all’articolo 42 del Dl 28/2011, con recuperi di varia intensità.

La mossa “draconiana” del legislatore segue il comunicato del Gse 22 novembre 2017, che aveva escluso la cumulabilità, sulla base del fatto che la legge non la menziona espressamente.

Ancora prima, l’articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 prevedeva che le tariffe incentivanti «non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento». Con una disposizione interpretativa, l’articolo 9 del decreto 5 luglio 2012 ha stabilito che tale previsione va intesa «nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti» nota come Tremonti ambiente.

In realtà, ancora di recente i giudici di merito si sono espressi a favore dei contribuenti. E non mancano motivi per sostenere una interpretazione differente da quella fornita dal Gse. Il meccanismo di calcolo della tariffa incentivante, infatti, è rimasto sempre lo stesso, fin dai primi conti energia, e non si comprende perché sarebbero cumulabili con la Tremonti ambiente solo il I e il II, che hanno tariffe più ricche. Il divieto di cumulo contenuto nel IV conto energia poi è circoscritto espressamente alle detrazioni fiscali, mentre la Tremonti ambiente consisteva in una diminuzione dalla base imponibile. Il divieto di cumulo, oltre a non essere previsto in alcun decreto (nonostante la legge 388/2000 fosse già in vigore da tempo), non è citato neppure nelle convenzioni con il Gse che le imprese hanno sottoscritto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©