Controlli e liti

Troppe differenze tra la waiver svizzera e quella dell’Agenzia

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di Emilio De Santis

Il fresco e concreto caso del rilascio della waiver, previsto dall’articolo 5 quinquies, comma 4, lettera c del Dl n. 167 del 1990 (circolare 10/E dell’agenzia delle Entrate, pag. 42), da parte di una banca svizzera fa emergere le notevoli differenze di quest’ultimo rispetto alla bozza pubblicata sul sito dell’Agenzia, il cui testo (almeno al momento) non è accettato dagli intermediari svizzeri.
Più in particolare gli elementi che destano maggiore preoccupazione sono probabilmente quelli che attengono alla “struttura” della waiver nonché a talune fondamentali indicazioni di cui non c’è riscontro.
Circa la prima questione, viene a mancare la parte dell’autorizzazione predisposta a cura di chi la rilasci con i relativi dati identificativi e della sua qualifica (campi 12 e 13 del modello), praticamente sostituiti dal cognome e nome del non meglio definito “partner contrattuale”, così forse perdendosi qualcosa per “incisività” del documento, dato il più blando approccio.
Tra i dati che vengono forniti nel modello svizzero, non appaiono (e non sono di secondaria importanza), essendo invece previsti nella waiver dell’Agenzia: il tipo di relazione bancaria (campo 2), i dati identificativi del soggetto beneficiario economico effettivo (campo 5), i dati identificativi dell’intermediario (campo 6) e della filiale o dell’agenzia (campo 7), la data di apertura della relazione bancaria (campo 8), la sua composizione (campo 9), i dati identificativi dei procuratori o dei soggetti delegati (campo 10) e quelli dei contribuenti che intendono accedere alla procedura (campo 11).
E, in conseguenza della parte mancante dell’autorizzazione di cui già si è detto, pare che i dati identificativi dei richiedenti siano da ricondurre al partner contrattuale e al contribuente della waiver elvetica, dove dovrà trovare posto la figura del beneficiario economico effettivo.
Sembra esservi invece corrispondenza sulla decorrenza dell’autorizzazione perché, nel caso analizzato, è indicato il primo giorno del periodo di imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura (data più recente), ancorchè non vi sia alcuna spiegazione in merito.
Di non secondaria importanza è la limitazione dell’informativa alla «copia della documentazione contrattuale e di rendicontazione contabile ufficiale rilasciata al contribuente» che è cosa diversa da «i documenti, compresi quelli presenti sui sistemi informativi dell’intermediario e le informazioni sulle operazioni che sono state o saranno effettuate» come invece richiesto nella waiver dell’Agenzia.
Evidentemente l’autorizzazione de qua non integra interamente la previsione legislativa italiana ma, attualmente, qualora vi fossero situazioni di particolare urgenza - data la provata impossibilità di diversamente procedere - sembra di potere affermare che la trasmissione del modello fornito dall’intermediario svizzero possa efficacemente sostituire quello pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate.

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