Imposte

Trust non tassato se il disponente è anche beneficiario

La risposta a interpello 106: imposta di successione o donazione su beni e diritti solo se ne ricorrono i presupposti

di Angelo Busani

Svolta dell’Agenzia delle Entrate sul tema della tassazione degli atti con i quali si sottopongono beni e diritti al vincolo del trust: è quello che pare di percepire dalla risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021, nella quale l’Agenzia afferma che «l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni» ove ne ricorrano i presupposti.

Nel caso specifico esaminato nell’interpello – secondo l’Agenzia – i predetti presupposti comunque non sussistevano, in quanto si trattava di un trust nel quale il soggetto disponente coincideva con il soggetto beneficiario e, quindi, vi era da ravvisare (anche perché si trattava di un trust revocabile, dichiaratamente interposto) «l’assenza di un trasferimento intersoggettivo» il che «preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo … mancando un trasferimento di ricchezza».

La svolta che l’Agenzia sembra, dunque, aver imboccato deriva dalla considerazione che il momento imponibile relativo alla sottoposizione di beni e diritti al vincolo del trust è sempre stato ritenuto dall’Agenzia (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008) essere quello nel quale il trust viene istituito (e cioè il momento nel quale nella sfera giuridica del trustee si forma il sottoinsieme rappresentato dal patrimonio vincolato in trust); con la conseguenza che la cessazione del vincolo del trust, con l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio già vincolato in trust, è costantemente stato ritenuto dall’Agenzia come un episodio fiscalmente irrilevante (poiché, se la tassazione fosse stata applicata anche in “uscita”, si sarebbe verificata una duplicazione di imposizione, a fronte di un’unica manifestazione di capacità contributiva).

Pertanto, se è considerata tassabile «l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee», come affermato nella risposta n. 106, se ne deve derivare (anche se l’Agenzia non lo afferma esplicitamente) che deve essere invece ritenuta non tassabile la sottoposizione di beni e diritti al vincolo del trust.

La considerazione della risposta n. 106 come una svolta dell’Agenzia nella materia della tassazione del trust pare potersi desumere anche dal fatto che, nel (sia pur breve) ragionamento che l’Agenzia svolge, viene prestato ossequio alla sentenza 10256/2020 della Cassazione, la quale ha chiaramente affermato che «solo l’attribuzione al beneficiario, … può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza».

L’Agenzia non dice – ma tutti sanno – che la sentenza n. 10256/2020 è una delle svariate decine di decisioni, praticamente tutte di segno eguale, che dal 2019 in avanti (a iniziare dalle decisioni n. 1131/2019, 11401/2019 e 15453/2019) hanno incessantemente affermato che il trust si tassa all’uscita e non all’entrata. Se, dunque, l’Agenzia si è determinata ad accettare questo imponente filone giurisprudenziale, significa che l’atto di dotazione del trust non è più, dopo 15 anni che se ne parla, espressione di materia imponibile.

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