Professione

Trust a sostegno di una fondazione culturale, dotazione senza imposta di successione

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di Angelo Busani

Non è soggetta all’imposta di successione la dotazione, mediante testamento, di un trust istituito al fine di erogare risorse a una fondazione istituita per perseguire finalità di interesse generale e di pubblica utilità nel campo della cultura.

È quanto ritenuto dall’agenzia delle Entrate nella Risposta n. 424 del 24 ottobre 2019 a un interpello nel quale uno scultore di età avanzata, intendendo pianificare la futura sistemazione del proprio patrimonio, ha chiesto parere all’Agenzia circa il trattamento fiscale applicabile ad alcune soluzioni che l’istante ha prospettato con riferimento, in particolare, alla destinazione di opere d’arte (dal medesimo acquistate o realizzate) e diritti d’autore.

L’intenzione manifestata dallo scultore era quella di redigere un testamento nel cui ambito sia contenuto un legato finalizzato a dotare patrimonialmente un trust istituito durante la vita dello scultore ma tenuto volutamente privo di patrimonio fino all’apertura della sua successione.

Deceduto il disponente-testatore, il trust acquisirebbe pertanto la sua dotazione patrimoniale, la quale verrebbe gestita al fine di attribuire a una fondazione i mezzi finanziari occorrenti affinchè essa possa perseguire il proprio scopo nel campo culturale.

Ci si pone dunque il tema del carico fiscale da cui il predetto legato sarebbe percosso. L’Agenzia delle Entrate osserva che la dotazione di un trust deve essere tassata osservando il rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario del trust. Pertanto, nel caso dell’interpello occorre prendere in considerazione che il beneficiario del trust è una fondazione che persegue «esclusivamente finalità di interesse generale e di pubblica utilità».

Ne consegue che si rende applicabile l’articolo 3, comma 1, d. lgs. 346/1990 (il testo unico dell’imposta di successione e donazione) secondo il quale non sono soggetti all’imposta di successione e donazione, tra gli altri «i trasferimenti a favore … di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità».

Pertanto, quando si aprirà la successione dello scultore disponente e avrà efficacia il legato, con il quale il trust verrà dotato, nessuna tassazione si renderà applicabile in quanto, appunto, il beneficiario del trust è una fondazione riconosciuta con le caratteristiche predette.

Occorre notare, infine, che l’Agenzia, nel formulare la sua risposta, tace completamente sugli sviluppi che la materia della tassazione dell’atto di dotazione ha avuto di recente in Cassazione, ove è stato ripetutamente e affermato che il momento di tassazione non è l’atto di dotazione del trust, ma l’atto con il quale il trustee eroga il patrimonio del trust ai beneficiari del trust stesso. Evidentemente, l’Agenzia mostra, fornendo la risposta sopra illustrata di non voler aderire alle decisioni assunte dalla Cassazione, in quanto, se vi avesse aderisse, il tema della tassazione del legato a favore del trust non si sarebbe neanche posto.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 424/2019

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