Trust, sulla tassazione in uscita resta il nodo della territorialità
L’interpretazione del Fisco che emerge dalla circolare 34/E/2022 può rendere difficile definire l’eventuale base imponibile
Con la circolare 34/E/2022 l’Agenzia aderisce alla tesi secondo cui l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica quando i beni sono conferiti in trust, ma solo al momento della distribuzione ai beneficiari. Un’impostazione che però viene derogata «nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust»: in tal caso l’imposta di donazione è quindi applicata quando i beni sono conferiti in trust (pagina 32). Non è però sempre agevole stabilire se questi diritti pieni ed esigibili sussistano o meno in capo ai beneficiari.
Le Entrate – in linea con la circolare 48/E/2007 – affermano inoltre che tutte le vicende del trust sono collegate alla medesima causa: quindi, i trasferimenti dei beni dal disponente al trustee e da quest’ultimo ai beneficiari vanno assoggettati a tassazione come se si realizzasse un’unica donazione (seppur a formazione progressiva) dal disponente ai beneficiari.
Determinazione dell’imponibile
Il differimento dell’imposta richiede di valutare se la sua applicazione si determini in riferimento alla data di dotazione del trust o a quella di attribuzione ai beneficiari. Ma la circolare non adotta una soluzione univoca.
Da un lato, le aliquote, le franchigie e la base imponibile dovrebbero essere determinate in riferimento alla data di attribuzione ai beneficiari. Come si desume, tra l’altro, dal passaggio che si occupa della liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti (pagina 35), ove si fa riferimento «alla base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari». Base che potrebbe risultare inferiore a quella soggetta a imposizione (secondo l’interpretazione precedente) al momento dell’attribuzione al trust, ad esempio «in ragione del diverso operare delle franchigie pro tempore vigenti».
Oppure, ancora, quando si afferma (a pagina 37) che il valore dei beni deve essere determinato «con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento» (ai beneficiari). Chiedendo così di attendere il momento della distribuzione: il che potrebbe risultare penalizzante nell’ipotesi in cui le aliquote, le franchigie e/o la base imponibile a tale data dovessero risultare superiori agli stessi parametri calcolati alla data di attribuzione dei beni al trust. Un elemento che aggiunge un’alea che potrebbe non essere gradita alle parti.
Dall’altro lato, in deroga al principio secondo cui i criteri di applicazione dell’imposta vanno determinati in riferimento alla data di attribuzione ai beneficiari, la circolare (pagina 34) stabilisce invece che i requisiti di territorialità (articolo 2, Dlgs 346/1990) – e in particolare la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati – vadano verificati alla data dell’apporto dei beni in trust. Ne consegue che, se alla data dell’apporto in trust il disponente è residente in Italia, l’imposta verrà applicata (al momento dell’attribuzione ai beneficiari) sui beni “italiani” ed “esteri”. Se invece, alla data di apporto in trust, il disponente non è residente in Italia, l’imposta dovrebbe essere applicata (sempre al momento dell’attribuzione ai beneficiari) solo a condizione che i beni siano stati “italiani” al momento dell’apporto stesso. Un’interpretazione che potrebbe comportare delle difficoltà nel determinare, al momento della distribuzione, l’eventuale base imponibile da assoggettare a imposta di donazione.
Sulla base di tale interpretazione non dovrebbero quindi rilevare, per la verifica dei requisiti di territorialità, la residenza del disponente e la localizzazione dei beni al momento della devoluzione ai beneficiari.
Obblighi di registrazione
La circolare 34/E si occupa poi degli obblighi di registrazione relativi agli atti di apporto dei beni in trust formati all’estero, stabilendone l’obbligo in termine fisso, in misura fissa, nelle ipotesi ex articolo 2, comma 1, lettera d, del Dpr 131/86 (apporto di beni immobili o aziende esistenti in Italia) e ex articolo 55, comma 1-bis, del Dlgs 346/1990 («atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia»). Secondo l’Agenzia la registrazione di tali atti non contrasta con il fatto che l’imposta di donazione viene applicata al momento dell’attribuzione ai beneficiari.