Tutela specifica per i segreti commerciali
Una “tutela” specifica per i segreti commerciali e strumenti che, da un lato, sanzionino l’illecito (che si aggrava quanto più lo si compie usando la tecnologia) e dall’altro, allineino tra di loro i Paesi europei.
Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera all’esame preliminare dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2016/943 in materia di protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate.
Nel provvedimento rimane sostanzialmente invariata la definizione di “segreti commerciali”, quali «informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove siano segrete».
Non solo. Il legittimo detentore ha poi il diritto di vietare ai terzi di acquisire, utilizzare e divulgare, in modo abusivo, tali informazioni , «salvo il caso in cui siano state conseguite in modo indipendente dal terzo». Ma l’ illecito si configura anche quando chi acquisisce tali informazioni sa (oavrebbe dovuto sapere) che chi gliele fornisce le ha a sua volta ottenute illecitamente.
Chi viene a conoscenza di segreti commerciali o notizie riservate, scoperte scientifiche e le rivela o le utilizza a proprio vantaggio sarà punito con la reclusione sino a 2 anni.
Stessa pena anche per chi le acquisisce abusivamente. Ma se il fatto è commesso usando strumenti informatici la pena cresce. Mentre la prescrizione è posta a 5 anni. Tuttavia rimane l’eventualità di azioni per responsabilità contrattuale che si prescrivono in 10 anni.
Si prevede poi che il giudice (ordinario, civile, penale, amministrativo e contabile) possa vietare alle parti e ai loro rappresentanti, nonchè difensori, consulenti e testimoni l’utilizzo e la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del provvedimento. Così come strumenti quali limitare l’accesso alle udienze o ai documenti nel fascicolo d’ufficio. Misure che però saranno disposte caso per caso.
In ogni caso, il giudice, nel disporre le misure correttive e le sanzioni civili dovrà considerare le circostanze del caso concreto, come il valore e le caratteristiche dei segreti commerciali, le misure adottate dal legittimo detentore, ma anche l’impatto del loro impiego, il legittimo interesse delle parti e quello pubblico.