Controlli e liti

Un’attesa di 27 anni per i rimborsi fiscali ma l’importo è a metà

di Salvina Morina e Tonino Morina

Il rimborso del 90% ai contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, si riduce alla metà. Sarà infatti restituito il 45% a chi ha prodotto l’istanza entro il 1° marzo 2010, in base all’ordine cronologico di presentazione. Il rimborso, prima previsto nella misura del 90% (legge 289/2002), è stato infatti ridotto al 50% dal decreto Sud (Dl 91/2017). L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 26 settembre 2017 (si veda il Sole 24 Ore di ieri) detta modalità e procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai contribuenti siciliani colpiti dal sisma del 1990. Gli uffici dovranno verificare le istanze presentate e determinare le somme dovute. Considerati i limiti di spesa previsti, di 30 milioni per ciascuno degli anni 2015-2017, cioè 90 milioni in totale, l’Agenzia eseguirà i rimborsi del 45% fino al raggiungimento della somma stanziata oltre alla quale non si procederà a ulteriori rimborsi.

Il meccanismo prevede che i contribuenti che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% – compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente e i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subìte – hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, nel limite dei 90milioni, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il 1° marzo 2010. Sono però escluse le imprese, per le quali l’agevolazione è sospesa in attesa della verifica della compatibilità con l’ordinamento Ue. In base alla norma, nessun effetto hanno perciò le sentenze, positive o negative emesse dai giudici tributari. Unica condizione per il mini rimborso, è di avere presentato l’istanza entro il 1° marzo 2010.

Per la Corte Ue (ordinanza del 15 luglio 2015), l’Iva non va mai rimborsata. In definitiva, si potranno rimborsare tutte le altre imposte, ma è escluso che si possa rimborsare l’Iva. In pratica, il mini rimborso dovrebbe spettare a tutti ed è irrilevante il fatto che la richiesta riguardi le imposte versate tramite le ritenute operate dal sostituto d’imposta. Come insegna la Cassazione, ordinanze 14406 e 14407 del 2016, vale il principio in base al quale la norma di favore «deve intendersi articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti, mediante il versamento… del solo 10% del dovuto; in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, ciò dovendosi riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post”».

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