Adempimenti

Unico 2014, l'errore «corretto» porta allo sconto

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di Luca Gaiani

Con l'inizio di maggio, ha preso il via il percorso verso le scadenze fiscali legate a Unico 2014. Per le imprese, dopo la approvazione del bilancio, occhi puntati sulle deduzioni derivanti dalla correzione di errori contabili che consentono di ridurre il versamento del 16 giugno. Da considerare anche la più ampia deducibilità delle perdite su crediti e delle indennità di clientela degli agenti e le semplificazioni introdotte nella modulistica.

Sconti per chi corregge
Con l'ultimazione del processo di predisposizione e di approvazione dei bilanci, le imprese cominciano a finalizzare gli adempimenti sulle imposte sul reddito e l'Irap. Nel calcolo delle imposte che risulterà da Unico 2014 le società dovranno prestare attenzione all'esistenza di oneri straordinari nel bilancio 2013 per la correzione di errori contabili commessi in precedenti esercizi in relazione al criterio di competenza temporale. Gli oneri che finiscono nelle sopravvenienze passive in quanto non rilevati, per errore o dimenticanza, nell'esercizio di competenza sono da recuperare a tassazione nella dichiarazione, comportando un maggior carico fiscale pari al 31,4% del loro ammontare. Da quest' anno è possibile (circolare 31/E/2013) ottenere un corrispondente sconto, evidenziando il costo deducibile con riferimento all'esercizio di competenza, a condizione che si tratti di una annualità ancora accertabile. Questa deduzione postuma si ottiene ricalcolando il reddito e le imposte del periodo interessato (2009-2012) e riversando il credito fiscale che ne deriva in un Unico 2013 (e Irap 2013) integrativo a favore (a prescindere dall'anno di competenza, si usa sempre l'ultimo modello emendabile) da presentare entro il 30 settembre 2014. La procedura consente risparmi fiscali interessanti e immediati: le imprese potranno utilizzare tale credito per ridurre i versamenti a saldo o in acconto da effettuare sui modelli Unico e Irap 2014. Va tenuto agli atti un prospetto analitico e documentato del ricalcolo eseguito perché potrà essere richiesto dall'Ufficio in sede di controllo della dichiarazione integrativa.

Perdite a deduzione ampia
Altro aspetto da valutare nel calcolo dell'Ires da versare a giugno riguarda le perdite su crediti per le quali sono divenute più ampie le possibilità di deduzione. La legge 147/2013 ha ricompreso tra le fattispecie che configurano elementi certi e precisi anche le cancellazioni dei crediti in base ai principi contabili e, da questo esercizio, si applicano in modo compiuto anche le regole sui "mini crediti" scaduti da oltre sei mesi, dato che le istruzioni delle Entrate (circolare 26/E/2013) sono giunte dopo la scadenza per il versamento dello scorso anno.
Il chiarimento più importante riguarda il confronto con la soglia di modesto ammontare, che deve effettuarsi distintamente per ogni singolo credito anche se vantato nei confronti di un medesimo debitore. Da considerare inoltre la possibilità di dedurre le perdite se l'importo transita nel conto economico anche a titolo di svalutazione e senza stralcio del credito dall'attivo. In quest'ultimo caso, è opportuno adottare adeguate scritturazioni contabili al fine di mantenere memoria dei fondi svalutazione che sono stati dedotti. Maggiori sconti possono ottenersi anche dagli accantonamenti per indennità di clientela degli agenti, di cui l'Agenzia, dopo un lungo contenzioso con i contribuenti, ha finalmente affermato la deducibilità (circolare 33/E/2013), limitatamente, va precisato, alle imposte sui redditi e non all'Irap (tributo per il quale le indennità continuano a dedursi al momento della liquidazione).

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