Contabilità

Utili esteri, due condizioni per la parziale esenzione

La risposta a interpello n. 256/2023 delle Entrate indica i paletti per beneficiare della dividend exemption

di Alessandro Germani

I dividendi esteri distribuiti da una società olandese a un’italiana che ne detiene più del 10% beneficiano della dividend exemption a patto che la remunerazione sia correlata ai risultati economici dell’emittente e si caratterizzi per una totale indeducibilità in capo a quest’ultimo. È questa la risposta a interpello 256/2023 delle Entrate.

Una compagnia assicurativa italiana detiene azioni ordinarie e privilegiate in una NV olandese da cui ha ricevuto dividendi. È soddisfatto il requisito dell’indeducibilità delle componenti equity in Olanda in capo alla NV ma non quello della totale correlazione, in quanto il dividendo privilegiato è correlato nell’an (scatta cioè solo in caso di distribuzione di utili) ma non nel quantum, perché è calcolato con riferimento ad un tasso di interesse.

L’articolo 89 del Tuir fissa il regime di dividend exemption per gli utili endosocietari, imponibili solo in misura pari al 5%. Le modifiche introdotte dalla legge 122/16, per l’istante, comporterebbero che la parziale esenzione spetti senza che sia necessario il rispetto del requisito della «totale correlazione», richiesto per le remunerazioni pagate da emittenti non qualificati Ue.

L’Agenzia non concorda. Infatti la circolare 4/E/06 ha chiarito che in presenza di emittenti non residenti deve essere integrata la condizione del doppio equity, ovvero della «totale correlazione» ai risultati economici e della «totale indeducibilità» nella determinazione del reddito estero della società emittente. Circa la totale correlazione non basta che sia integrato l’an, ovvero vi sia distribuzione di utili, ma ci vuole anche il quantum, cioè l’ammontare non può essere legato ad un interesse. Le modifiche apportate dalla legge del 2016 all’articolo 89 comma 3-bis del Tuir prevedono l’esclusione del 95% dei dividendi provenienti da «emittenti qualificati Ue» così come individuati nel successivo comma 3-ter. Per tali emittenti secondo l’istante sarebbe venuta meno la condizione del «doppio equity», non dovendosi più guardare alla totale correlazione. Ma non è così per le Entrate. La modifica del 2016 ha esteso l’esclusione del 95% tanto alle remunerazioni ex articolo 109 comma 9 lettere a) e b) del Tuir quanto a quelle relative ai redditi di capitale ex articolo 44 del Tuir. Essa ha inteso eliminare i fenomeni di «doppia imposizione» degli utili distribuiti dalle società figlie alle corrispondenti società madri. Nei casi di remunerazioni “miste”, composte solo in parte da utili, il soggetto percettore residente non poteva beneficiare dell’esenzione sulla parte effettivamente rappresentata da utili, e ciò determinava un fenomeno di doppia imposizione sulla parte di remunerazione non deducibile. Questo lo spirito della modifica volta ad ovviare a ciò, ma la totale correlazione si deve considerare sempre necessaria per integrare i requisiti della dividend exemption.

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