Utilizzabili ai fini fiscali i dati delle attività antiriciclaggio
Alle Entrate e alla Gdf è consentito l’accesso ai dati ricavati dall’adeguata verifica della clientela
Con l’imminente messa a regime del Registro dei titolari effettivi, anche l’amministrazione finanziaria italiana avrà ulteriori strumenti di controllo e verifica che potranno essere utilizzabili anche ai fini fiscali. Ciò emerge dall’articolo 9, comma 9, del Dlgs 231/2007 come modificato dal Dlgs 90/2017, secondo cui i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dunque anche quelle che saranno contenute nel Registro di titolari effettivi, siano utilizzabili ai fini fiscali.
La norma ha recepito le previsioni della direttiva UE 849/2015 che fa rientrare i reati fiscali, connessi alle imposte dirette e indirette, nell’ampia definizione di «attività criminosa». Sul piano applicativo, la possibilità di un utilizzo diretto ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite nel corso di un controllo antiriciclaggio, riesce a superare la necessità di acquisire nuovamente tali dati, attraverso l’attivazione dei poteri tipici dell’accertamento fiscale (Dpr 633/1972 e 600/1973). Da questo punto di vista l’articolo34, comma1, del decreto antiriciclaggio, aggiunge che «i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali».
La norma, sempre nell’ottica di massimizzare lo scambio di informazioni tra diverse sfere operative, quella del procedimento antiriciclaggio e quella del procedimento amministrativo-tributario, consente di utilizzare ai fini fiscali anche il patrimonio informativo che l’articolo 31 del Dlgs 231/2007, impone ai soggetti obbligati di conservare anche le consultazioni ove effettuate dai soggetti obbligati del Registro dei Titolari effettivi. Dunque è possibile un utilizzo diretto ai fini fiscali di tutte le informazioni acquisite nel corso di una ispezione o di un controllo antiriciclaggio nonché di tutti gli elementi frutto, per es., di un approfondimento investigativo di segnalazione di operazioni sospette trasmette dalla Uif.
Sono inoltre utilizzabili agli stessi fini tutte le informazioni registrate dai soggetti obbligati ai sensi della legge antiriciclaggio, nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni. Anche gli ultimi sviluppi normativi intervenuti nelle specifiche materie dell’antiriciclaggio e del contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali mostrano una sempre più stretta interazione sistematica tra i due ambiti operativi. In questo senso è da evidenziare anche il Dlgs 60/2018 che ha recepito la direttiva DAC 5, riguardante l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Secondo l’articolo 1 del decreto infatti l’Amministrazione finanziaria può avere accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti nell’apposita sezione del Registro delle imprese ove è contenuto il Registro dei Titolari effettivi.
Inoltre, agli uffici delle Entrate e del Corpo della Gdf è consentito l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela proprio richiamando le modalità ed i poteri previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 24 febbraio