Controlli e liti

Fatture soggettivamente inesistenti: non c’è il diritto alla detrazione

I giudici hanno il dovere di qualificare le operazioni inesistenti

di Antonio Iorio

L’utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta perché comporta l’indetraibilità dell’Iva teoricamente assolta. La falsità della fattura ben può essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione. È necessario tuttavia che chi ha ricevuto il documento e ha detratto l’imposta abbia la consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto ad un illecito.

A fornire queste ed altre interessanti indicazioni in tema di falsa fatturazione e, segnatamente, di operazioni soggettivamente inesistenti, è la Cassazione con la sentenza 26051/2022 depositata il 7 luglio.

La vicenda riguardava un imprenditore ritenuto responsabile di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture (articolo 2 del Dlgs 74/2000) per aver consapevolmente preso parte ad una frode carosello

La difesa evidenziava che non era stata provata la sua consapevolezza nella partecipazione alla frode e che, alla fine, era stata detratta l’Iva versata ai fornitori ritenuti dagli investigatori delle “cartiere” non conseguendo così benefici.

La Cassazione nel rigettare questi motivi ha rilevato che la Corte di Appello aveva ben motivato le ragioni del coinvolgimento consapevole dell’imprenditore nella frode carosello. La sentenza, ha fornito interessanti indicazioni sulla falsa fatturazione che sembrano chiarire alcuni punti non sempre approfonditi in altre pronunce.

Viene evidenziato che nell’utilizzo delle fatture soggettivamente inesistenti il tributo evaso è l’Iva in quanto è stato corrisposto a un soggetto che non è il reale cedente con la conseguente perdita del diritto alla detrazione.

Tale rigoroso principio viene mitigato dalla giurisprudenza della Corte Ue secondo la quale non può essere negata la detrazione ove non sia dimostrata la consapevole partecipazione dell’interessato alla frode.

Non necessariamente la prova della consapevolezza deve essere desunta dall’esiguità dei prezzi di acquisto della merce o dalla restituzione di somme. Sono indizi rilevanti la cui assenza però non esclude a priori il coinvolgimento illecito dell’imprenditore, desumibile invece da altri elementi nel corso dell’indagine.

Sempre in materia di falsa fatturazione la Cassazione (sentenza 26045) ha ribadito la necessità che i giudici, ritenendo responsabile un imprenditore di utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, debbano chiarire in cosa sia consistita tale inesistenza evidenziando se si tratti di inesistenza soggettiva, oggettiva o giuridica (qualitativa).

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