Imposte

Utilizzo del superbonus possibile solo in F24 per gli acquirenti «privati»

I contribuenti senza partita avrebbero molte più chance di usare nel 730 il credito acquistato

di Giorgio Gavelli

Se un soggetto privo di partita Iva acquista un credito d’imposta derivante da una detrazione del 110%”, avrà difficoltà a utilizzarlo perché – in base alle disposizioni e ai chiarimenti disponibili – l’unica modalità di fruizione prevista è la compensazione nel modello F24. Quei contribuenti “privati”, invece, avrebbero molte più possibilità di utilizzare il credito all’interno della dichiarazione dei redditi (modello Redditi o 730): una strada che, ad oggi, non sembra praticabile.

Il comma 3 dell’articolo 121 del Dl Rilancio 34/2020 stabilisce che:
• i crediti d’imposta richiamati nel comma precedente sono utilizzati «in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
• la ripartizione in quote annuali è la medesima con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
• la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Inoltre, vengono elencati i limiti a cui non è soggetta questa particolare compensazione. Nel provvedimento attuativo dell’8 agosto scorso, al punto 5.1 (modalità di utilizzo dei crediti d’imposta) è precisato che «i cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione», salvo procedere a un’ulteriore cessione come previsto dal successivo articolo 6.
Nelle motivazioni si legge che «il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi».

Anche la circolare 24/E/2020, al paragrafo 7 («alternative alle detrazioni»), si limita ad affermare che «i crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24».

Sembra, quindi, che l’Agenzia stia escludendo in via interpretativa la possibilità di utilizzare il credito acquistato nell’ambito dei modelli dichiarativi: situazione che, se fosse confermata, renderebbe assai poco appetibile l’acquisizione del credito per un soggetto privo di partita Iva.

Le regole privilegiano le partite Iva
Infatti, la compensazione in F24 è assai comoda per i soggetti che versano periodicamente Iva, contributi, ritenute e gli altri importi indicati all’articolo 17 del Dlgs 241/1997; ma è rara per un soggetto privo di partita Iva. I casi più frequenti riguardano l’uso del credito emergente dalla dichiarazione per assolvere all’eventuale debito delle addizionali regionali e comunali o derivante dall’Imu (in quest’ultima ipotesi compilando, nel modello 730, il quadro I). Oppure l’utilizzo di qualche credito “extra dichiarazione” per assolvere al debito d’imposta emergente dal modello Redditi.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi marginali e per importi spesso modesti. Nella grande maggioranza dei casi, il contribuente privato non riuscirebbe a utilizzare il credito acquistato da chi ha “maturato” il superbonus nel modello F24; anche perché se il 730 chiude a debito, le somme dovute sono trattenute dal sostituto d’imposta e l’utilizzo del modello F24 è limitato al caso del 730 presentato in assenza del sostituto.

Sarebbe, quindi, opportuno che venisse prevista la possibilità per i contribuenti “acquirenti” di utilizzare il credito acquistato anche all’interno della dichiarazione, come già avviene per il credito d’imposta da rafforzamento patrimoniale (articolo 26 Dl 34/2020), per il credito “sanificazione” (articolo 125 dello stesso decreto), per il tax credit locazione (articolo 28) e per il tax credit vacanze (articolo 176). In tutti questi casi il beneficiario diretto del bonus, ovvero l’acquirente dello stesso, potrebbe essere un soggetto non dotato di partita Iva. Imporre l’utilizzo esclusivo del modello F24 rende problematica la circolazione dei crediti attraverso soggetti privati: ad esempio, i parenti del soggetto che effettua gli interventi edilizi agevolati.


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