Adempimenti

Va limitata la riapertura dell’accertamento

di Matteo Balzanelli

Le dichiarazioni integrative, sia a favore che a sfavore, possono essere presentate entro il termine previsto per l’accertamento, ossia, in generale, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di correzione pro-contribuente, il credito può essere utilizzato in compensazione.

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Se l’integrativa a favore è inviata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, tranne nel caso di correzioni di errori contabili di competenza, il credito è utilizzabile per il versamento di debiti maturati dal periodo d’imposta successivo a quello della presentazione. Sarebbe quindi opportuno che fosse confermata in via ufficiale l’irrilevanza dell’anno di riferimento del debito.

2
In caso di integrativa si riaprono i termini per l’accertamento in relazione al solo elemento integrato. Come anche sostenuto da Assonime (circolare 15 del 2015), questo dovrebbe valere solo per la fattispecie che ha originato la modifica.
Ad esempio, in caso di mancata rilevazione dei ricavi derivanti da una compravendita, la proroga dei termini non è efficace per accertare ulteriori e diverse violazioni, ma solo per verificare se il contribuente si è correttamente ravveduto in merito a questa compravendita.

3
Sarebbe opportuno che fosse chiarito come ci si deve comportare in relazione a errori relativi all’Iva e, in particolare, se l’errore coinvolge anche un soggetto terzo, come può avvenire nell’ipotesi dell’errata applicazione dell’aliquota d’imposta.

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