Va provata la ricezione in caso di notifica a un soggetto «terzo»
L’ufficio deve dimostrare sia la spedizione della raccomandata sia la sua ricezione da parte del destinatario
L’ufficio, in caso di notifica dell’atto a soggetto diverso dal destinatario, deve dimostrare, ai fini del perfezionamento del procedimento, sia la spedizione della raccomandata informativa, sia la sua ricezione da parte del destinatario. È questo il principio ribadito dalla Ctr Campania, sezione 22, con la sentenza 4997 26 ottobre scorso (presidente Giacalone, relatore Prisco).
Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento sottostante. Resisteva l’ufficio affermando che la cartella era stata consegnata a mani della moglie convivente. La Ctp respingeva il ricorso. Il contribuente impugnava la sentenza eccependo l’irritualità della notifica, avendo il messo consegnato la cartella alla moglie senza, tuttavia, inviare anche la raccomandata informativa al contribuente. L’agenzia delle Entrate resisteva affermando la ritualità della notifica.
L’Ader, invece, rimaneva contumace nel procedimento d’appello.La Ctr, richiamando i principi statuiti dalla Cassazione (sentenza n.5791/08), ricorda che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati a portarla nella sfera di conoscenza del destinatario, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per quest’ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, osserva il collegio, dai documenti prodotti emerge che il messo notificatore ha consegnato la cartella di pagamento alla moglie convivente. Tuttavia, non v’è prova anche dell’avvenuto invio e ricezione della raccomandata informativa.Al riguardo, precisa la Ctr, è principio di diritto pacifico che la notifica degli atti effettuata a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento, anche l’invio della raccomandata informativa prevista dall’articolo 60, comma 1, lettera b-bis, Dpr 600/73.
Pertanto, conclude la Ctr, difettando la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa, la notifica della cartella di pagamento prodromica è nulla e, quindi, va disposto l’annullamento della successiva intimazione impugnata. La pronuncia si pone nel consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale la raccomandata informativa è un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario che siano effettuati sia l’inoltro al destinatario, sia l’effettiva ricezione, non essendone sufficiente la sola spedizione. Il principio è stato appena ribadito dalle Sezioni unite (sentenza n. 10012 del 15aprile scorso) nel caso della notifica all’irreperibile momentaneo.