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Valore catastale per i terreni della società semplice in sede di successione

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di Gian Paolo Tosoni

I terreni agricoli posseduti da una società semplice, ai fini della valutazione in sede di successione, vengono assunti in base al valore catastale. La precisazione contenuta nella risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate 5/2021 assume particolare significato per le società agricole di persone, in presenza di passaggio di proprietà delle quote sia per effetto di successione che di donazione.

In primo luogo si ricorda che il trasferimento a titolo gratuito di quote di società persone, ancorché esse non rappresentino la maggioranza del capitale sociale, è esente dall’imposta di successione e donazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/90, alla condizione che gli eredi o i donatari proseguano l’esercizio della attività per un periodo non inferiore a cinque anni e rendendo in sede di dichiarazione di successione o donazione, attestazione in tale senso. L’esenzione è totale è non consuma franchigia.

In presenza di dichiarazione di successione delle quote societarie occorre predisporre la situazione patrimoniale della società. Infatti l’articolo 16, lettera b), del Dlgs 346/1990 dispone che per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici, si assume il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dell’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. La norma precisa che in mancanza del bilancio, come avviene per le società di persone ed in particolare per le società semplici agricole, si assume il valore complessivo dei beni e dei diritti.

In particolare per le società semplici agricole, come pure per le società di persone proprietarie di fondi rustici, per le quali non c’è l’obbligo della contabilità se non quella Iva, si deve procedere alla valutazione delle attività e delle passività al momento del decesso in caso di successione ovvero alla data della donazione, per individuare la base imponibile ai fini dell’imposta di successione e donazione.

Dovendo valorizzare i singoli beni come dice il citato articolo 16 se la società di persone è proprietaria di terreni agricoli in primo luogo occorre attribuire il valore a tali beni immobili e quindi anche ai beni mobili strumentali, scorte, beni immateriali, debiti e crediti e così via. In sostanza è necessaria una analisi di tipo analitico.

Il valore del patrimonio netto quindi si attribuisce alle quote oggetto di trasferimento a titolo gratuito.

L’agenzia delle Entrate afferma quindi che nella fattispecie è applicabile l’articolo 34, comma 5 del Testo unico sulle successioni il quale dispone che non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore a quello risultante con l’applicazione dei coefficienti catastali ivi previsti; la valutazione “catastale” non si applica per i terreni edificabili.

Conclude l’agenzia delle Entrate affermando che in sede di donazione o successione di quota di società semplice che non abbia redatto nel il bilancio ne l’inventario (ipotesi comune) con riferimento agli immobili di proprietà della società, esclusi quelli edificabili, la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale per il coefficiente 112,5 e tale valore non è rettificabile dall’agenzia delle Entrate.

Si ricorda che i fabbricati rurali pur essendo iscritti in catasto con attribuzione di rendita, non devono essere oggetto di valutazione in quanto il loro valore è compreso nel reddito dominicale (ministero delle Finanze circolare 50 del 20 marzo 2000).