Controlli e liti

Valore limitato per i dati bancari raccolti nella verifica in sede

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di Rosanna Acierno

I dati sui movimenti bancari rinvenuti durante una verifica in sede non bastano da soli a supportare la rettifica al contribuente anche se sono pienamente utilizzabili per l'accertamento. Le informazioni acquisite rappresentano, infatti, una presunzione semplice, che va supportata da altri indizi per acquisire i caratteri di «gravità, precisione e concordanza» necessari a motivare l'accertamento. È la posizione che emerge dalla lettura fornita dalla stessa amministrazione finanziaria e in particolare dalla circolare della Guardia di Finanza 1/2008 (un vero e proprio vademecum completo per i controlli).
In primo luogo bisogna ricordare che si è in presenza di una situazione diversa alle indagini finanziarie vere e proprie. In pratica l'accesso alle informazioni avviene senza la procedura «rafforzata» per le verifiche bancarie, quindi in assenza della preventiva autorizzazione del direttore regionale o del direttore centrale accertamento delle Entrate o del comandante regionale per quanto riguarda la Guardia di Finanza.
Da un lato, non ci sono condizioni ostative all'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite nel corso di verifiche a più ampio raggio che riguardano, tra l'altro, anche la contabilità del contribuente. Dall'altro lato, però, c'è la questione della portata della presunzione che opera in questi casi perché se fosse «relativa» comporterebbe l'esonero dalla prova per il Fisco e la trasferirebbe automaticamente sul contribuente. In caso di indagini finanziarie, infatti, il soggetto verificato è chiamato a dimostrare l'irrilevanza ai fini impositivi dei movimenti finanziari rilevati e/o l'annotazione dei predetti movimenti nelle scritture contabili o in dichiarazione, ai fini della determinazione del reddito. Inoltre, il contribuente è tenuto ad indicare i soggetti effettivamente beneficiari o la loro irrilevanza ai fini fiscali se la contestazione verte sui prelievi.

Le interpretazioni
Secondo il parere della Guardia di Finanza,la documentazione bancaria rinvenuta in sede di accesso è comunque utilizzabile ai fini dell'accertamento. Tuttavia, sotto il profilo del valore probatorio attribuibile, il documento precisa che «le disposizioni relative allo speciale valore presuntivo delle operazioni di addebito e di accredito, non possono trovare applicazione». Dunque, gli elementi acquisiti hanno valenza di presunzione semplice (circolare 1/2008, parte V, capitolo 4, paragrafo 1).
Meno favorevole al contribuente la posizione della giurisprudenza di legittimità. Gli estratti conto bancari rinvenuti durante una verifica avrebbero lo stesso valore probatorio dei correlativi documenti detenuti dall'istituto di credito emittente e, pertanto, costituirebbero dati certi su cui basare l'accertamento. A fronte di ciò, il contribuente dovrebbe, in sede di contraddittorio, contestare la conformità degli estratti conto agli originali detenuti dalla banca (Cassazione, sentenza 6351/2008).

La richiesta diretta
Altra questione è poi la possibilità per l'ufficio di chiedere direttamente al contribuente verificato la documentazione bancaria. Sia il legislatore sia l'amministrazione finanziaria attribuiscono, in tal caso, limitati poteri di richiesta che non si estendono alle movimentazioni finanziarie e, dunque, ai conti correnti, ma soltanto all'indicazione degli estremi identificativi dei conti correnti. In particolare, sia gli articoli 32 del Dpr 600/1973 per le imposte dirette e 51 del Dpr 633/1972 per l'Iva sia la stessa circolare 1/2008 della Guardia di Finanza precisano che la richiesta diretta al contribuente può riguardare soltanto i rapporti intrattenuti dal contribuente con gli intermediari finanziari (dati peraltro già presenti in Anagrafe dei rapporti e, dunque, già conosciuti dal Fisco) e «non anche alle operazioni eseguite o ai servizi ricevuti che pur risultano pienamente accessibili tramite l'esercizio del potere di indagine finanziaria». Un aspetto di cui tener conto anche per comprendere esattamente quali siano gli effettivi paletti fissati all'attività di verifica dell'amministrazione finanziaria.

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