Imposte

Vecchi impianti con l’occasione del «revamping»

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di Riccardo Giorgetti e Dennis Pini

Un aspetto che potrebbe risultare molto vantaggioso dell’agevolazione dell’iper ammortamento è rappresentato dal fatto che il beneficio può essere applicato anche all’ammodernamento dei sistemi produttivi già in uso presso l’azienda, il cosiddetto revamping.

La circolare 4/E del 30 marzo 2017, infatti, nell’esaminare la lista dei beni agevolabili al 150% elencati nell’allegato A della legge di Bilancio 2017, osserva come siano inclusi tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” anche «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti».

È questo sicuramente un aspetto molto importante per il sistema industriale italiano in generale in quanto potrebbero essere molte le aziende che, a causa della crisi economica, negli anni passati non sono riuscite a rinnovare la loro dotazione strumentale. Attraverso il revamping, pertanto, le stesse possono beneficiare della maggiorazione senza essere costrette alla completa sostituzione dei macchinari già esistenti.

La condizione necessaria per fruire dell’ammortamento al 150% è che i componenti d’impianto aggiunti consentano al macchinario modernizzato di rispettare, per effetto dell’intervento, le caratteristiche obbligatorie previste nell’allegato A.

In ogni caso, l’agevolazione potrà essere applicata solo ai costi sostenuti e non all’intero bene oggetto di revamping.

Le incognite sui software

Altro aspetto da considerare riguarda l’incremento del 40% previsto per i software. Al riguardo, restano ancora alcuni dubbi legati soprattutto al principio in base al quale gli stessi sono agevolabili soltanto se nel medesimo periodo l’azienda ha effettuato anche investimenti in beni iper ammortizzabili.

Risolta la questione relativa al fatto che non occorre una relazione diretta tra bene materiale al 150% e software affinché quest’ultimo possa usufruire dell’incremento, rimane da comprendere se debba esistere una cronologia temporale tra i due acquisti. Al riguardo, nel silenzio della norma, si ritiene che ciò non debba susssistere. Di conseguenza, un software rientrante nell’allegato B e acquistato nel 2017 potrà essere agevolato sia se il bene iper ammortizzabile (non connesso al software) è stato acquisito prima ovvero successivamente all’acquisto dell’immateriale.

Infine, è bene ricordare che i software agevolabili al 40% sono i cosiddetti stand alone, vale a dire, quelli non necessari al funzionamento dell’impianto. Laddove invece il software sia “integrato” (embedded) in un bene iper ammortizzabile, anche il software gode della maggiorazione del 150%. Sul punto, la circolare Assonime 12 del 26 maggio scorso ha evidenziato come tale conclusione debba valere anche nel caso in cui il software integrato venga acquistato separatamente dal bene materiale presso un diverso venditore.

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