Adempimenti

Vending machine senza porta di comunicazione, invio dati solo dal 2018

di Michele Brusaterra


Parte dal 1° gennaio 2018 la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi per le vending machine non dotate di «porta di comunicazione».
Il Direttore dell'agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, ha disposto che per i distributori automatici non muniti di «porta di comunicazione» attiva o attivabile che consenta di trasferire digitalmente i dati all'agenzia delle Entrate, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi scatterà dall'inizio del prossimo anno. Per le vending machine munite, invece, della porta di comunicazione sopra indicata, è bene ricordare che tale obbligo è già scattato dal 1° aprile scorso.
Il recente provvedimento si riferisce, quindi, ai distributori automatici che sono costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware che devono essere tra loro collegate: i) uno o più «sistemi di pagamento», ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare; ii) un sistema elettronico (cd. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale; iii) un «erogatore» di beni e/o servizi, ossia l'insieme dei meccanismi (meccanici, elettromeccanici o elettronici) che consentono l'erogazione dei beni o dei servizi selezionati dall'utente finale.
Anche i distributori che erogano indirettamente beni o servizi, ossia che forniscono gettoni o schede da utilizzare, poi, in altre macchine che erogano il prodotto o il servizio, rientrano negli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
I gestori della vending machine, che siano soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, devono comunicare all'agenzia delle Entrate, oltre ai dati indicati nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 marzo scorso, anche la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono l'informazione, e devono altresì informare l'Agenzia stessa che l'apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione.
Tali dati vanno forniti entro la data di messa in servizio degli stessi distributori, ossia, in fase di primo censimento, a partire dal 1° settembre 2017. Tale censimento si concluderà con la produzione di un Qrcode, che dovrà essere apposto in un luogo visibile e protetto della stessa vending machine, e che indirizzerà a una pagina web, gestita dall'agenzia delle Entrate, attraverso la quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell'apparecchio e del relativo gestore. Il provvedimento prevede anche che l'utente possa segnalare all'agenzia delle Entrate la mancanza del predetto Qrcode sul distributore automatico.
Inoltre, il provvedimento stabilisce che, in fase di prima applicazione, i dati relativi agli incassi e quelli previsti dalle specifiche tecniche devono essere conservati anche elettronicamente in base a quanto disposto dal Dm 17 giugno 2014, e trasmessi telematicamente utilizzando un apposito servizio web messo a disposizione sul sito dell'agenzia delle Entrate. Tale trasmissione deve avvenire al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine utilizzando un apposito «dispositivo mobile», a meno che il distributore non sia in grado di effettuare l'invio anche senza tale dispositivo.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Agenzia delle Entrate, provvedimento 61936/2017

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