Vendita di titoli di debito, doppio binario per acquisti fino al 2015
Movimentazione di due differenti magazzini fiscali in caso di operazioni di vendita di titoli di debito poste in essere dal 2016. La risoluzione numero 10/E di ieri dell’agenzia delle Entrate chiarisce alcune problematiche relative all’applicazione del costo ammortizzato nella valutazione dei titoli di debito.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’Oic 20 i titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione alla gestione dell’impresa che li ha emessi.
I flussi di liquidità derivano dal rimborso del capitale a scadenza e dall’obbligazione dell’emittente di corrispondere un interesse al possessore del titolo. Si tratta, tipicamente, di obbligazioni emesse da enti pubblici e privati, di titoli a questi assimilabili e di titoli emessi da Stati sovrani. Rientrano nella definizione di titoli di debito anche i titoli strutturati, costituiti dalla combinazione di un titolo primario e uno strumento finanziario derivato.
Un primo tema affrontato nella risoluzione riguarda il riconoscimento fiscale del criterio del costo ammortizzato utilizzato nella valutazione dei titoli di debito. Criterio che può utilizzarsi prospetticamente sulle operazioni che si realizzano dal 2016 ma che, quindi, per scelta dell’impresa può anche essere utilizzato per il passato.
La risoluzione conferma, al riguardo, che l’applicazione del criterio del costo ammortizzato trova pieno riconoscimento fiscale per i titoli acquistati dal 2016 mentre l’eventuale applicazione retroattiva del criterio contabile a titoli acquisiti in precedenza è disconosciuta. In tale ultimo caso, va quindi gestito un doppio binario. In altre parole, in presenza di un magazzino valutato contabilmente in maniera univoca – mediante il criterio del costo ammortizzato – ai fini fiscali gli effetti patrimoniali e reddituali sono assoggettati a due differenti regimi:
la disciplina fiscale previgente per i titoli acquisiti ante 1° gennaio 2016 e ancora in possesso negli esercizi successivi;
al costo ammortizzato per i titoli acquisiti dal 1° gennaio 2016.
Fin qui il documento di prassi dell’agenzia delle Entrate è confermativo di un orientamento già consolidato per i soggetti Ias adopter. Il chiarimento più rilevante ha riguardato, invece, l'esplicitazione del criterio per lo “scarico” del magazzino. Il dubbio nasceva in considerazione del fatto che, nel presupposto che i titoli abbiano le medesime caratteristiche e siano quindi fungibili, all’atto della vendita di titoli a partire dal 2016 non era chiaro se imputare le vendite ai titoli acquisiti ante 2016 ovvero a quelli acquisiti dal 2016. Occorreva, quindi, chiarire se tali vendite “intaccassero” entrambi i magazzini fiscali o prima l'uno e poi l'altro e, in questo caso, secondo quale modalità. Nessuna norma, infatti, stabilisce il criterio con cui imputare la riduzione dei titoli in magazzino al momento della vendita degli stessi; era dubbio, quindi, se la vendita dei titoli andasse imputata prioritariamente ai titoli acquisiti dal 2016 o a quelli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 ovvero riferita parzialmente ad entrambi.
Nella risoluzione si è scelto un criterio proporzionale che evita scelte arbitrarie. Secondo tale modalità, in ciascun periodo di imposta, occorre attribuire la vendita dei titoli in base al rapporto tra l'ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascun dei due “magazzini fiscali” e l'ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.
Di fatto, la scelta adottata nel documento di prassi determina un doppio binario “a regime” che sarebbe stato invece ridotto temporalmente laddove si fosse scelto un criterio che consentisse, più velocemente, di applicare al magazzino titoli le nuove regole fiscali che riconoscono il costo ammortizzato. Sarebbe stato il caso dell'adozione del criterio Fifo.
Risoluzione 10/E del 29 gennaio 2018