Venture capital, la tassazione delle Sis segue le stesse regole delle Sicaf
La norma che ha introdotto le Sis (società d'investimento semplice) per lo sviluppo del venture capital, cioè l'articolo 27 del Dl 34/19, disciplina i soli aspetti civilistici (si veda Il Sole 24 Ore del 26 aprile 2019), ma è opportuno analizzarne il regime fiscale.
A tal fine conviene rifarsi alla definizione di Sis data dall’articolo 1, comma 1, lettera i-quater del decreto legislativo 58/98 che le inquadra come Fia (fondi di investimento alternativo) costituiti in forma di società di investimento a capitale fisso (Sicaf). Si tratta, quindi, di Oicr esenti da tassazione sui redditi prodotti ai sensi dell'articolo 73, c. 5-quinquies del Tuir, pur essendo soggetti passivi Ires. Le Sicaf sono poi soggetti passivi Irap (articolo 3 del Dlgs 446/97) la cui base imponibile è data dalla differenza tra le commissioni di sottoscrizione e quelle passive dovute a soggetti collocatori (articolo 6 del Dlgs 446/97). Come chiarito dalla risposta delle Entrate 235/2019 , la Sicaf è un soggetto lordista, nel senso che non subisce la tassazione a monte sui redditi di capitale percepiti, tranne nel caso in cui le singole disposizioni prevedano l'applicazione del prelievo alla fonte nei suoi confronti. Ciò comporta che la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione all'Oicr avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione degli stessi, come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, oppure come redditi di impresa in presenza di esercizio di attività commerciale.
Ragionando in particolare sui sottoscrittori, ci si domanda se siano cumulabili una serie di agevolazioni previste per gli investitori in start up innovative. Infatti la legge di bilancio 2019 ha previsto che tale investimento da parte di persone fisiche o di società (a loro volta non start up innovative) dia luogo, rispettivamente, ad una detrazione (fino a 1 milione di euro) o ad una deduzione (fino a 1,8 milioni di euro) del 40% per il 2019 (rispetto al 30% ma subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea). Nel caso di investimento totalitario nel capitale della start up, che sia mantenuto per almeno 3 anni, in capo alla società la deduzione per il 2019 è incrementata dal 30 al 50 per cento. Poiché sia l'articolo 29 del Dl 179/12 sia il recente Dm 7 maggio 2019 individuano la possibilità che l'investimento possa essere effettuato indirettamente, ovvero per il tramite di Oicr che investono prevalentemente in start up innovative e Pmi innovative, sembrerebbe che la previsione possa applicarsi anche alle Sis.
È plausibile poi che le stesse, in quanto Sicaf, possano beneficiare delle agevolazioni relative all'investimento in venture capital introdotte dal comma 219 dalla legge di bilancio 2019. Sono infatti fondi di venture capital, oltre agli Oicr chiusi, anche le Sicaf residenti in Italia o in uno Stato Ue o See che investono almeno l'85% del valore degli attivi in Pmi non quotate in mercati regolamentati.
L'agevolazione consiste nel mancato assoggettamento ad imposizione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi di venture capital ex articolo 31, comma 4 del Dl 98/11.
Infine anche le Sis, in quanto Sicaf, potrebbero beneficiare della disciplina del carried interest ex articolo 60 del Dl 50/17, che consente di tassare come redditi di capitale (o diversi) e non di lavoro dipendente i proventi del management della Sis in presenza di specifiche condizioni.